Cessazione della materia del contendere per avvenuto adempimento in executivis e spese processuali (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 420 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’Amministrazione, ancorché successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, abbia comunque ottemperato al giudicato. La declaratoria di cessazione non esclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, soccombente in un giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 65/24, pubblicata in data 12.3.24, lamentando l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’esecuzione del giudicato. L’Amministrazione si costituiva in giudizio resistendo al ricorso. Nelle more del procedimento, l’Amministrazione provvedeva comunque a dare esecuzione alla pronuncia, sia pure in un momento successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la documentazione versata in atti, ha rilevato che l’Amministrazione aveva nel frattempo ottemperato al giudicato, sebbene solo dopo l’instaurazione del giudizio. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia nel merito dell’ottemperanza, atteso che l’adempimento successivo aveva già satisfatto la pretesa azionata in executivis.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce pertanto l’esito naturale del giudizio allorché, per fatto sopravvenuto, venga meno ogni residua utilità della decisione. Il Collegio ha nondimeno ritenuto di non compensare le spese, applicando il principio per cui la sopravvenienza dell’adempimento, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, nella misura liquidata di €.1000,00 oltre accessori di legge.
La stessa sorte è stata riservata al contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa, il cui rimborso è stato posto a carico dell’Amministrazione. Il Collegio ha infine disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, e ordinato l’esecuzione della presente sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.