Sanzione pecuniaria per inottemperanza e acquisizione al patrimonio comunale (TAR Sicilia n. 2864 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La violazione delle modalità di notifica dell’ordinanza di demolizione non ne determina l’illegittimità, ma solo l’inefficacia verso i soggetti non raggiunti, i quali possono impugnarla dalla piena conoscenza. L’ingiunzione a demolire, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata, neppure se adottata a distanza di tempo e verso un soggetto non responsabile dell’abuso. L’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 prevede una forbice edittale che impone all’Amministrazione di graduare la sanzione pecuniaria secondo proporzionalità e ragionevolezza, dandone conto con adeguata motivazione. L’acquisizione gratuita dell’area ulteriore rispetto a quella di sedime deve essere motivata dall’ordinanza di acquisizione con esplicitazione delle ragioni e dei criteri di determinazione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in territorio comunale, impugnava l’ordinanza n. 91 del 25.10.2017, con cui il Comune ingiungeva la demolizione di un fabbricato e di una piscina interrata realizzati senza titolo, opere accertate dalla Polizia Municipale nel sopralluogo del 20 ottobre 2017. L’atto era stato notificato al padre del ricorrente, con lui non convivente.

Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava le successive ordinanze nn. 19 e 20 del 22.02.2022, con cui il Comune irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 11.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 e disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale con immissione in possesso. Il Comune non si costituiva. La domanda cautelare era respinta; l’ordinanza di acquisizione era poi sospesa con provvedimento n. 284 del 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso principale. Sul primo motivo, relativo alla notifica, rileva che l’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione non inficia la legittimità dell’atto, ma ne determina solo l’inefficacia verso i comproprietari non raggiunti, che possono impugnarlo dalla piena conoscenza. Poiché il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento e lo ha impugnato nel termine decadenziale, la censura è infondata.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il TAR richiama il consolidato orientamento, espresso da Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9, secondo cui l’ingiunzione a demolire, per la natura vincolata e rigidamente ancorata ai presupposti, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse. Il principio non ammette deroghe quando l’ordine intervenga a distanza di tempo, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non riveli intenti elusivi. L’abuso costituisce illecito permanente e resta attualizzato; l’affidamento è tutelato solo se incolpevole.

Sull’omessa indicazione dell’area da acquisire, il Collegio aderisce all’indirizzo per cui essa non vizia l’ordinanza di demolizione, ma impedisce la successiva acquisizione dell’area ulteriore, restando ferma l’acquisizione del manufatto e dell’area di sedime, prevista per legge.

Passando ai motivi aggiunti, il primo motivo avverso l’ordinanza n. 19 del 22.02.2022 è fondato. L’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 prevede una forbice tra € 2.000 e € 20.000, entro cui l’Amministrazione esercita la propria discrezionalità, salvo l’ipotesi di abuso in zona tutelata, in cui la sanzione è irrogata nella misura massima. Nella specie il provvedimento non contiene alcun riferimento ai criteri adottati: da qui l’annullamento, con assorbimento del secondo motivo.

Quanto all’ordinanza n. 20 del 22.02.2022, è fondata la censura di violazione dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Se per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione, l’individuazione dell’area ulteriore va motivata con le ragioni dell’acquisto e i criteri di determinazione. L’atto si limita a un generico riferimento all’area di sedime e a quella necessaria, con i soli estremi catastali, senza esplicitare le ragioni dell’ulteriore apprensione né i criteri di ampiezza: l’ordinanza è annullata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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