Demolizione legittima per il proprietario acquirente di recinzione difforme dal titolo edilizio (TAR Molise n. 244 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La totale difformità dell’opera rispetto al titolo edilizio — per struttura, dimensioni e localizzazione — integra abuso edilizio e legittima l’ordine di demolizione. L’ordine ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 non presuppone l’accertamento della responsabilità dell’abuso: è destinatario legittimo anche il soggetto che, senza aver realizzato l’intervento, abbia una relazione giuridica o materiale con il bene e il potere concreto di rimuoverlo. L’abuso edilizio ha natura di illecito permanente, con la conseguenza che si applica il regime sanzionatorio vigente al momento dell’irrogazione. Nei provvedimenti plurimotivati la legittimità di una sola ragione giustificatrice è sufficiente a sorreggere l’atto.
Il Fatto
La società ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di un muro di cinta e recinzione metallica insistente su un compendio acquisito all’esito di procedura esecutiva. Il provvedimento si fonda su un duplice presupposto: la natura pubblica di parte del suolo e l’abusività dell’opera, realizzata secondo l’Amministrazione in difformità dal titolo edilizio e in assenza di deposito sismico.
La società contesta l’esistenza del titolo, l’epoca risalente di realizzazione dell’opera, l’applicazione retroattiva della disciplina urbanistica vigente e la propria estraneità all’abuso. In sede cautelare il Tribunale accoglie l’istanza di sospensione; alla pubblica udienza il ricorso viene deciso nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’ordinanza come atto plurimotivato, sorretto da ragioni autonome. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che è sufficiente la legittimità di una sola ragione espressa perché l’atto resista al vaglio giurisdizionale, con assorbimento delle censure relative agli altri capi.
Nel merito dell’abusività, il Tribunale valorizza il rilievo dell’Amministrazione: gli elaborati allegati alla licenza edilizia indicano una recinzione con muretto e grigliato di altezza diversa e con diversa localizzazione rispetto al manufatto accertato. La difformità è totale, per struttura, dimensioni e ubicazione, e tale profilo non è stato specificamente contestato. La demolizione è quindi legittima e motivata.
Il Collegio esclude il dedotto difetto di motivazione: l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, sufficientemente motivato con l’indicazione dei presupposti di fatto, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Né sussiste obbligo di confutazione analitica delle osservazioni procedimentali.
Quanto alla dedotta applicazione retroattiva della disciplina, il Tribunale osserva che l’abuso edilizio è illecito permanente: rileva il regime sanzionatorio vigente al momento dell’irrogazione, anche se la legge è entrata in vigore dopo la realizzazione dell’opera. Il motivo è respinto.
Sul destinatario dell’ordine, la Corte chiarisce che l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 individua il proprietario e il responsabile dell’abuso, ma la legittimazione passiva prescinde dall’accertamento della responsabilità. È destinatario chi ha il potere concreto di rimuovere l’abuso, compreso chi utilizzi o abbia la disponibilità dell’opera, anche su area demaniale. La società, titolare di una relazione giuridica e materiale con il bene, è pertanto destinataria legittima. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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