Rinuncia al ricorso irrituale e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Toscana n. 1309 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia presentata secondo le modalità prescritte dall’art. 84 cod. proc. amm. non costituisce titolo per l’estinzione del processo. Essa è tuttavia espressiva della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., e giustifica la definizione del giudizio con sentenza di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La peculiarità della causa, per complessità delle questioni e numero dei soggetti coinvolti, può fondare la compensazione delle spese. Resta ferma la liquidazione dell’onorario al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei limiti e secondo i parametri del d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La società ricorrente ha proposto giudizio per l’ottemperanza di una sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3109/2018, e per l’annullamento del decreto regionale n. 3026 del 7.03.2019, con cui era stato negato il rinnovo dell’autorizzazione unica per un impianto di recupero di energia da incenerimento di rifiuti, oltre che degli atti del relativo procedimento.

Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti la società ha impugnato la nota regionale del 18.06.2019, recante riattivazione del procedimento e richiesta di nuova istanza ai sensi del Titolo III bis della Parte II del d.lgs. n. 152/2006, e il decreto regionale n. 7448 del 22.04.2022, di rinnovo dell’autorizzazione medesima. Si sono costituiti la Regione Toscana, i Comuni interessati, diverse amministrazioni statali e associazioni ambientaliste; è intervenuto ad opponendum un comitato di cittadini. In data 4 novembre 2024 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, cui hanno aderito la Regione, la Città Metropolitana, due associazioni e i Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la rinuncia depositata non è stata presentata secondo le modalità prescritte dall’art. 84 cod. proc. amm.: manca dunque il titolo formale per dichiarare l’estinzione del processo. La dichiarazione unilaterale non è però priva di effetti sul piano dell’interesse.

L’atto è espressivo della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, e come tale va qualificato ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, in presenza di una sopravvenuta improcedibilità per difetto di interesse, non può pronunciarsi nel merito delle censure.

Il Tribunale definisce quindi il ricorso con sentenza di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non ravvisando ragioni per una pronuncia diversa. Sulla regolamentazione delle spese il Collegio dispone la compensazione, valorizzando la peculiarità della causa, che ha coinvolto una pluralità rilevante di amministrazioni e associazioni.

Residua la questione della difesa svolta dall’avvocato di una delle associazioni, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento della Commissione istituita presso il Tribunale. Il difensore risulta abilitato nella lista predisposta dall’Ordine forense competente. Il Collegio procede dunque alla liquidazione dell’onorario applicando gli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002, e determina l’importo in € 1.600,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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