Sanzione di stato e sanzione di corpo per fatti diversi escludono il ne bis in idem (Cons. Stato n. 3517 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del ne bis in idem in materia disciplinare, l’identità del fatto sussiste solo in presenza di corrispondenza storico-naturalistica dell’illecito, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. L’idem factum va escluso quando dalla medesima condotta derivino eventi naturalisticamente diversi e, a maggior ragione, quando le condotte sanzionate siano distinte e accomunate da un solo segmento di azione, non idoneo a determinarne la sovrapposizione sul piano materiale e giuridico. Ne consegue che la sanzione di corpo per le percosse e la sanzione di stato per rapina impropria e lesioni aggravate non violano il divieto di doppia punizione, anche se i fatti si collocano nel medesimo contesto spazio-temporale.
Il Fatto
Un carabiniere scelto, in servizio presso una stazione dell’Arma, veniva fermato dal personale di vigilanza di un centro commerciale perché ritenuto responsabile della sottrazione di merce. Nel tentativo di divincolarsi colpiva con una testata un addetto alla sicurezza e si allontanava dalla struttura.
Per tale episodio, con atto del 19 giugno 2011, gli veniva inflitta la sanzione di corpo di sette giorni di consegna semplice. Il parallelo procedimento penale si concludeva con condanna per rapina impropria e lesioni, divenuta irrevocabile nel 2017. Acquisiti gli atti penali, l’amministrazione avviava il procedimento disciplinare di stato con contestazione del 4 gennaio 2018 e, con determina del 27 agosto 2018, irrogava la sospensione dal servizio per dieci mesi. Il TAR Veneto respingeva l’impugnazione e il militare proponeva appello.
La Motivazione della Corte
L’appellante sostiene che il TAR avrebbe errato nel richiamare l’art. 1393 d.lgs. n. 66/2010, come riformato dall’art. 15 legge n. 124/2015 e dall’art. 4, comma 1, lett. t), d.lgs. n. 91/2016. La possibilità di riaprire il procedimento disciplinare in ragione degli esiti del giudizio penale non si estenderebbe ai procedimenti già conclusi al momento dell’entrata in vigore della riforma. Da qui la dedotta violazione del ne bis in idem.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale sull’identità del fatto, che postula corrispondenza storico-naturalistica dell’illecito negli elementi costitutivi e nelle circostanze di tempo, luogo e persona (Corte cost. n. 200 del 2016). Sul piano dell’idem factum riprende l’insegnamento della Cassazione penale, secondo cui l’identità va esclusa quando dalla stessa condotta derivino eventi naturalisticamente diversi (Cass. pen. Sez. IV n. 30615 del 2024, Sez. V n. 1363 del 2021, Sez. VI n. 33856 del 2024).
Applicando tale criterio, il Consiglio di Stato rileva che le due sanzioni riguardano condotte diverse. La sanzione di corpo concerne una resistenza ai danni dell’addetto alla vigilanza, senza che la sottrazione della merce fosse contestata, essendo state accolte le giustificazioni dell’interessato. La sanzione di stato concerne invece una rapina impropria e lesioni aggravate dal nesso teleologico, reati di diversa struttura e gravità. La condotta di percosse integra quindi un mero segmento delle condotte poi sanzionate, senza coincidere con esse né esaurirne il disvalore.
All’identità del contesto spazio-temporale non corrisponde l’identità delle condotte contestate, come emerge dagli atti di contestazione del 15 marzo 2011 e del 4 gennaio 2018. Ne discende la legittimità del provvedimento, a prescindere dalla questione sull’applicabilità ratione temporis dell’art. 1393 c.m. Sul punto la Corte osserva che la circolare richiamata disciplina solo i procedimenti pendenti alla data della novella, non quelli già conclusi e poi riavviati: il procedimento avviato nel 2018 resta soggetto, per il principio tempus regit actum, alla disciplina vigente al momento del riavvio. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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