Obbligo di comunicazione del militare e decorrenza del procedimento disciplinare di corpo (Cons. Stato n. 3518 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La locuzione «senza ritardo» contenuta nell’art. 1398 del d.lgs. n. 66/2010 non va intesa come «immediatamente», ma come regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti preliminari. La sua violazione non discende dal mero superamento di un termine fisso, non indicato dalla legge, ma dal mancato riscontro di valide ragioni a sostegno del differimento dell’azione rispetto alla data in cui l’amministrazione ha acquisito conoscenza della condotta rilevante. Il segretario istruttorio del procedimento penale impedisce di imputare all’amministrazione di appartenenza la conoscenza dei fatti fino alla conclusione delle indagini, anche quando le indagini siano delegate ad articolazioni della stessa Forza armata. L’archiviazione penale non preclude l’azione disciplinare, potendo l’amministrazione valutare autonomamente i fatti e qualificarli in modo diverso dalla contestazione penale. La rilevanza disciplinare della condotta e la qualificazione della stessa rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile nelle sole forme sintomatiche dell’eccesso di potere.

Il Fatto

Un maresciallo aiutante della Guardia di finanza, in servizio presso una stazione navale, era stato sottoposto a procedimento penale per rivelazione di segreto d’ufficio in concorso, definito con decreto di archiviazione del G.I.P. in accoglimento della richiesta del P.M. Dagli atti del giudizio penale emergeva l’incontro del militare con un soggetto che, sapendosi indagato e intercettato, gli aveva chiesto un interessamento presso i colleghi del nucleo investigativo.

Acquisiti gli atti, l’amministrazione contestava la violazione dell’art. 748, comma 5, lett. b) d.P.R. n. 90/2010, per non avere il militare comunicato al reparto di appartenenza le notizie acquisite, e irrogava la sanzione di un giorno di consegna semplice. Il ricorso gerarchico veniva respinto; il TAR Puglia respingeva il ricorso e la decisione è stata appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare l’inammissibilità della mera riproposizione dei motivi di primo grado, per violazione dell’onere di specificità sancito dall’art. 101 c.p.a. Nel merito l’appello è infondato.

Quanto alla dedotta intempestività dell’azione disciplinare, il Consiglio di Stato richiama la propria giurisprudenza recente (Cons. Stato sez. II, 11 dicembre 2025 n. 9767) e ribadisce che «senza ritardo» è regola di ragionevole prontezza, non di immediatezza. Nel caso concreto l’amministrazione ha acquisito conoscenza dei fatti solo quando la segreteria del G.I.P. ha trasmesso la copia conforme della richiesta di archiviazione, dalla quale emergeva l’incontro del militare con un conoscente che gli aveva chiesto un interessamento. Da quella data l’azione è stata avviata tempestivamente.

Non persuade la tesi dell’appellante che colloca il dies a quo nella ricezione del provvedimento di proroga delle indagini o, addirittura, nella data dell’incontro monitorato dagli agenti. La richiesta di proroga reca la mera indicazione dei titoli di reato, senza alcuna conoscenza dei fatti, la cui rilevanza disciplinare era quindi impossibile valutare. Il monitoraggio dell’incontro da parte degli investigatori non determina conoscenza automatica in capo all’amministrazione, poiché gli atti di indagine sono coperti da segreto istruttorio fino alla loro conclusione, e tale segreto opera anche per le articolazioni della Forza armata diverse da quelle delegate alle indagini.

Sull’asserita insussistenza della condotta, la Corte osserva che la rilevanza disciplinare dell’episodio è rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo nelle forme sintomatiche dell’eccesso di potere, nella specie insussistenti. La qualificazione ai sensi dell’art. 748 d.P.R. n. 90/2010 non è illogica: era onere del militare contribuire alla conoscibilità degli elementi rilevanti ai fini investigativi, a prescindere dalla concreta utilità delle informazioni, non spettando a lui valutarla. L’archiviazione penale non preclude il procedimento disciplinare, nel quale i fatti sono autonomamente valutati e la condotta contestata è diversa da quella penale.

È infine irrilevante il richiamo all’art. 1350, comma 2, c.m., poiché il comma 3 del medesimo articolo impone comunque l’osservanza dei doveri attinenti al giuramento e al dovuto riserbo. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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