Ne bis in idem e giudicato sulla domanda risarcitoria del docente AFAM (Cons. Stato n. 2188 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una domanda risarcitoria respinta preclude alla parte di riproporre la medesima domanda in un giudizio successivo, in applicazione della regola dell’art. 2909 c.c. e del divieto di ne bis in idem. L’efficacia del giudicato copre il dedotto e il deducibile e non è elusa dall’impugnazione di atti amministrativi sopravvenuti, quando essi siano meramente ripetitivi e consequenziali rispetto a quelli già gravati. Né rileva che nel secondo giudizio siano state evocate ulteriori amministrazioni, se parti necessarie erano già presenti nel primo. La sopravvenuta carenza di interesse per l’inquadramento nella fascia superiore determina l’improcedibilità della domanda annullatoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ma non incide sulla domanda risarcitoria, che resta soggetta al giudicato.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti di ruolo di seconda fascia delle Accademie di Belle Arti, avevano chiesto al TAR Lazio l’accertamento dell’inadempimento delle amministrazioni all’obbligo di adottare il regolamento di disciplina delle procedure di reclutamento del personale AFAM, previsto dall’art. 2, comma 7, lett. e), della legge n. 508 del 1999 e poi dall’art. 19 della legge n. 128 del 2013, con condanna al risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato passaggio alla prima fascia.

Con un nuovo ricorso essi avevano impugnato anche il d.P.R. 24 ottobre 2018 e i successivi avvisi del MIUR, deducendo che il regolamento non era ancora stato adottato. Il TAR, con la sentenza n. 17552 dell’11 ottobre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del giudicato formatosi sui precedenti ricorsi, definiti con le sentenze n. 12313 del 17 giugno 2024 e n. 13495 del 4 luglio 2024. Gli interessati hanno appellato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato prende atto che, come dichiarato dagli appellanti nella memoria del 16 gennaio 2026, essi sono stati inquadrati nella prima fascia docente con decorrenza dal 20 maggio 2021, in attuazione del regolamento contenuto nel d.m. MUR n. 565 del 29 aprile 2021. È così venuto meno l’interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente improcedibilità della domanda annullatoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Residua la sola domanda risarcitoria, che il Collegio respinge. Gli appellanti erano tutti parti del giudizio definito con la sentenza n. 12313 del 17 giugno 2024, passata in giudicato, che ha vagliato e respinto le medesime doglianze. Le questioni sono identiche e tra le stesse parti.

Non vale opporre l’impugnazione di atti successivi: si tratta di atti meramente ripetitivi e consequenziali rispetto a quelli già gravati, come gli stessi appellanti ammettono. Né rileva la chiamata in giudizio di ulteriori amministrazioni, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero per la pubblica amministrazione, trattandosi di aggiunte rispetto alle parti necessarie già evocate.

Il giudicato, per la regola dell’art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti e preclude in radice di insistere per l’accoglimento di domande che, ammissibili prima del suo formarsi, non lo sono più di fronte a un giudicato sopravvenuto. La sentenza impugnata è quindi immune da censura nell’aver sancito l’inammissibilità della domanda risarcitoria.

Tali rilievi, assorbenti di ogni altra questione, esimono il Collegio dall’esame del merito risarcitorio. L’appello è in parte improcedibile e in parte respinto, con conferma della sentenza. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni; il contributo unificato resta a carico degli appellanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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