Ricorso inammissibile per difetto di abilitazione al patrocinio in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 13898 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente da un avvocato cancellato dall’albo speciale abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, difettando il requisito soggettivo previsto dagli artt. 33 e 34 r.d.l. n. 1578/1933. La difesa personale innanzi alla Suprema Corte è consentita solo se il ricorrente sia in possesso di tale abilitazione. È altresì inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il ricorso che non contenga la specifica indicazione dei motivi, risolvendosi in un riepilogo delle argomentazioni di merito e in considerazioni generali prive di attinenza con il decisum.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro inviti al pagamento del contributo unificato emessi dalla società di riscossione. Avverso tale sentenza, la contribuente, difendendosi personalmente, ha proposto ricorso per cassazione, cui la società ha resistito con controricorso. Il procedimento è stato avviato verso la definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., con successiva opposizione della ricorrente e istanza di decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso ogni profilo di incompatibilità del consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata, chiamato a far parte del collegio giudicante. Sul punto ha richiamato le Sezioni Unite n. 9611 del 2024, affermando che la proposta non rivela funzione decisoria e la successiva decisione in camera di consiglio non configura una fase autonoma di riesame.
Nel merito, la Corte ha accertato che la ricorrente, avvocato, era stata cancellata dall’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione con delibera del 21 gennaio 2022. Ha pertanto ribadito che la difesa personale nel giudizio di legittimità è consentita solo se il ricorrente sia in possesso del requisito dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi degli artt. 33 e 34 del r.d.l. n. 1578/1933. La mancanza di tale requisito determina l’inammissibilità del ricorso, in conformità a un orientamento già espresso in casi analoghi riguardanti la stessa ricorrente.
La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non conteneva la censura di alcuno dei vizi tipici previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., risolvendosi in un riepilogo delle argomentazioni svolte nei gradi di merito e in considerazioni generali. Tale carenza integra la violazione dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., che richiede, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione dei motivi, non essendo sufficiente un generico dissenso o un rinvio indeterminato agli atti del giudizio di merito. La nullità del motivo si risolve in un “non motivo” e la sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata e comunque irrilevante.
Data la decisione conforme alla proposta, la Corte ha applicato la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., come richiamata dall’ultimo comma dell’art. 380-bis, configurando un’ipotesi di abuso del processo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di una somma equitativa alla controparte, nonché al versamento di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende nella misura massima prevista.
Infine, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ritenendo che alcune espressioni utilizzate dalla ricorrente negli atti difensivi fossero gravemente sconvenienti e offensive, travalicando il diritto di difesa ed esulando dall’oggetto della causa.
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Nota della Redazione
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