Riabilitazione e prescrizione nella decadenza dai contributi agricoli (Cons. Stato n. 3707 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incapacità di percepire contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche conseguente all’applicazione di una misura di prevenzione, prevista dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, non è limitata nel tempo e cessa soltanto con la riabilitazione di cui all’art. 70, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, subordinata alla prova di costante ed effettiva buona condotta. La decadenza dal beneficio ha carattere vincolato e non richiede né la partecipazione procedimentale, né il contemperamento con l’affidamento del privato, che non è meritevole di tutela quando l’interessato conosceva la causa di incapacità. L’acquisizione della documentazione antimafia non è presupposto dell’operare della causa di incapacità: l’art. 83 ne impone l’acquisizione preventiva solo oltre determinate soglie, senza escludere l’efficacia dell’art. 67. Il recupero dei contributi agricoli è disciplinato dal diritto europeo, che, per le domande anteriori al 2010, impone la restituzione solo se tra pagamento e prima notificazione dell’indebito non siano decorsi dieci anni.
Il Fatto
Con provvedimento del 6 aprile 2021 l’Agea, dopo aver acquisito un’informativa interdittiva antimafia, ha ordinato al beneficiario la restituzione dei contributi concessi per il 2018 e il 2019 ai sensi dell’art. 92, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, erogati sotto condizione risolutiva del rilascio dell’interdittiva. Con successivo provvedimento del 6 settembre 2021 l’Agenzia, rilevata la definitività della misura di prevenzione che impedisce la percezione dei contributi pubblici, ha disposto la decadenza e il recupero delle somme erogate dal 2000 al 2017.
Il destinatario ha impugnato i due atti con ricorsi riuniti. Il TAR Molise ha accolto solo l’eccezione di prescrizione per i contributi erogati fino al 2010, respingendo il resto. Entrambe le parti hanno appellato, il privato per l’integrale accoglimento e l’amministrazione sulla decorrenza della prescrizione.
La Motivazione della Corte
Riuniti i giudizi ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., il Consiglio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’amministrazione, qualificandolo come appello incidentale per il principio di conservazione degli atti. Richiamata la giurisprudenza civile e amministrativa, la Corte applica l’art. 90, comma 3, c.p.a. e la regola del raggiungimento dello scopo, escludendo la decadenza.
Nel merito, il collegio esclude che gli effetti della misura di prevenzione cessino automaticamente o per effetto della sentenza della Corte cost. n. 24/2019: la riabilitazione resta il solo modo di rimozione, secondo la lettura già accolta in Cons. Stato, sez. VI, n. 1079 del 2026. Quanto alla condizione risolutiva, il beneficiario avrebbe dovuto impugnare l’atto di concessione, ciò che non ha fatto.
La Corte conferma poi la natura vincolata della decadenza, richiamando l’adunanza plenaria n. 18/2020, e l’interpretazione complessiva dell’atto amministrativo secondo il fine perseguito (Cons. Stato, sez. VI, n. 3574/2024). L’art. 67 opera indipendentemente dalle soglie dell’art. 83. Il motivo fondato sulla illegittimità costituzionale della norma presupposta è inammissibile, trattandosi di annullabilità originaria da dedurre con il ricorso introduttivo.
Sull’appello dell’Agea, la Corte distingue: per i contributi percepiti fino al 18 dicembre 2009 opera il limite decennale dei regolamenti europei, con conferma della prescrizione; per l’annualità 2010, la disciplina del reg. CE 1122/2009 non prevede tale limite, sicché il recupero è tempestivo. La sentenza è riformata in parte, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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