Condono edilizio, onere probatorio e divieto di frazionamento degli abusi (Cons. Stato n. 7873 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, incombe su chi invoca il beneficio l’onere di provare che l’opera è stata realizzata in epoca utile, non essendo sufficiente a tal fine la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, né un certificato di residenza, ove manchino riscontri univoci sull’ultimazione dei lavori. La verifica dell’incidenza urbanistico-edilizia dell’abuso va condotta in modo unitario, avuto riguardo alla globalità delle opere, non essendo consentito scorporare singoli interventi per eludere i limiti della sanatoria. Il diniego opposto in area assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta è legittimo qualora le opere abbiano determinato una variazione essenziale dell’organismo edilizio. Il parere di compatibilità paesaggistica è espressione di ampia discrezionalità tecnico-specialistica, sindacabile solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto conclamato.
Il Fatto
L’appellante, proprietaria di un fabbricato in Positano acquisito per donazione nel 1988, ha eseguito lavori di ristrutturazione in difformità dal titolo edilizio e ha presentato istanza di condono edilizio, dichiarando il completamento delle opere entro il giugno 1987. La Soprintendenza ha espresso parere negativo, rilevando che gli abusi erano stati realizzati dopo l’introduzione dei vincoli paesaggistici gravanti sull’area.
Impugnati il diniego definitivo e la conseguente ordinanza di demolizione, il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha confermato la legittimità del diniego, accogliendo invece il motivo relativo all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione delle opere sottoposte a valutazione di compatibilità paesaggistica. L’interessata ha proposto appello, lamentando carenza di istruttoria, contraddittorietà e omessa distinzione tra opere interne ed esterne.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente le censure e le ritiene infondate. Gli interventi oggetto di sanatoria consistevano in opere di ristrutturazione e ampliamento in difformità dalla concessione edilizia: edificazione di un corpo di fabbrica su due livelli, incremento della superficie utile mediante sostituzione del solaio interpiano e creazione di un ulteriore livello interno, costruzione di un terrazzo parzialmente coperto. L’area è assoggettata a vincolo paesaggistico dal d.m. 23 gennaio 1954 e classificata 1.a dal PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana, con divieto di sanatoria ex art. 33 della l. n. 47/1985.
Il Collegio conferma l’applicazione dei principi sull’onere della prova: spetta al richiedente dimostrare l’epoca di realizzazione dell’opera. La dichiarazione di notorietà non assurge al rango di prova, neppure presuntiva, e l’aerofoto del febbraio 1989 è successiva all’imposizione del vincolo. Nemmeno il certificato di residenza offre certezza sull’effettivo completamento dei lavori. Assume rilievo, inoltre, che la stessa istante abbia indicato il 31 dicembre 1989 quale data di ultimazione e che il fabbricato fosse qualificato «rurale» nell’atto di donazione del 7 dicembre 1988.
Quanto al tentativo di scorporare le opere interne, la Corte osserva che nell’istanza di condono gli interventi non sono stati scissi, essendo stati classificati nella tipologia 1 della tabella allegata alla l. n. 47/1985 e descritti come ristrutturazione e ampliamento. La valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica, poiché il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere. L’amministrazione deve esaminare contestualmente l’intervento, per contrastare artificiose frammentazioni finalizzate all’elusione dei limiti della sanatoria, come ribadito da Cons. Stato n. 3330 del 2012 e, in sede penale, da Cass. n. 8885 del 2017.
Nel caso concreto, gli interventi hanno prodotto quantomeno una variazione essenziale dell’organismo edilizio rispetto alla concessione del 1987, sotto il profilo plano-volumetrico e funzionale: il caso rientra dunque nel divieto di condono. La Corte rileva altresì che l’amministrazione ha svolto una valutazione concreta di incompatibilità, evidenziando l’alterazione dell’immagine tipica del fabbricato rurale preesistente. In tema di discrezionalità tecnico-specialistica, è sufficiente una motivazione scarna ma idonea a rivelare gli estremi logici dell’incompatibilità, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 3878 del 2013. L’appello è respinto e le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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