Sanzioni ARERA e obblighi tariffari: il factum principis non esclude l’illecito (TAR Lombardia n. 1093 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per factum principis non opera in favore del gestore del servizio idrico integrato sottoposto a procedura di riequilibrio o in dissesto finanziario, il quale resta tenuto a formulare all’Autorità la predisposizione tariffaria, fornendo i dati necessari alla verifica preventiva. L’illecito consistente nell’omessa comunicazione dei dati è di mera condotta: non richiede la prova di un danno concreto, rilevando il pregiudizio agli utenti solo ai fini della quantificazione della sanzione. La determinazione del quantum della sanzione amministrativa pecuniaria è espressione di ampia discrezionalità dell’Autorità e resta sindacabile in sede giurisdizionale solo per vizi logici, difetto di motivazione o violazione manifesta del canone di proporzionalità, non essendo imposto l’onere di esplicitare il calcolo matematico seguito.

Il Fatto

Con delibera n. 365/2020/S/IDR del 6 ottobre 2020, ARERA ha irrogato al Comune di Vibo Valentia una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato. L’Autorità aveva avviato il procedimento con la determinazione DSAI/36/2019/idr e comunicato le risultanze istruttorie con nota del 24 giugno 2020.

Il Comune ha impugnato la delibera e gli atti presupposti davanti al TAR Lombardia, deducendo l’intervenuta prescrizione, l’impossibilità di rispettare le prescrizioni per effetto dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvata nel 2014 e la natura meramente formale della violazione. Con ordinanza n. 39/21 la domanda cautelare è stata respinta. All’udienza del 9 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Sull’eccezione di prescrizione, il Collegio ritiene che il dies a quo decorra dalla prima emissione delle fatture calcolate senza applicare il moltiplicatore tariffario approvato dall’Autorità, e dunque dal novembre 2015, non dalla data indicata dal ricorrente. Il termine risulta inoltre interrotto due volte: con la contestazione del 24 settembre 2019 e con la notifica della nota del 24 giugno 2020.

Nel respingere i motivi sulla pretesa impossibilità di adempiere, il Tribunale osserva che anche gli esercenti sottoposti a procedura di riequilibrio o in dissesto, ai sensi degli artt. 243-bis e 244 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, devono comunque formulare la predisposizione tariffaria prima dell’applicazione all’utenza, consentendo all’Autorità la verifica preventiva del rispetto della disciplina. Il Comune avrebbe dovuto rispettare tempestivamente le procedure e non sottrarsene; la censura è respinta anche per genericità.

Quanto alla dedotta natura solo formale della violazione, il Collegio qualifica l’illecito come di mera condotta. Non occorre la dimostrazione di danni concreti: è sufficiente l’accertamento della condotta vietata, mentre l’eventuale pregiudizio agli utenti rileva esclusivamente per la gravità e la quantificazione della sanzione, richiamando sul punto TAR Lombardia n. 1188 del 2015 e n. 458 del 2011.

Sulla personalità dell’agente, il Tribunale rileva che l’Autorità ha comunque valorizzato, a beneficio del soggetto incolpato, l’attività svolta per completare la predisposizione tariffaria 2012-2019. Sul quantum, il Collegio riconosce l’ampia discrezionalità di ARERA nella scelta tra minimo e massimo edittale, con sindacato limitato ai vizi logici e alla proporzionalità manifesta, richiamando Cons. Stato n. 4799 del 2011 e n. 785 del 2017, ed esclude che l’onere motivazionale imponga di esplicitare il calcolo matematico, essendo sufficiente il rispetto dei criteri dell’art. 11 della legge n. 689/1981.

La censura sui termini procedimentali è infine dichiarata inammissibile, perché sollevata solo nella memoria finale non notificata e non nel ricorso. Il ricorso è respinto, con condanna del Comune alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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