Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del Docente (TAR Abruzzo n. 219 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento della pubblica amministrazione e ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine congruo. Alla scadenza inutilmente decorsa, nomina sin d’ora il Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va disposta quando la natura e l’esiguità del credito e la fissazione di un termine ragionevole escludono, in via prognostica, un significativo ritardo e la misura coercitiva risulterebbe sproporzionata rispetto allo scopo.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, ha adito il Tribunale di Teramo per vedersi riconoscere il beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e finalizzato alla formazione professionale, la c.d. Carta Elettronica del Docente. Con sentenza n. 455/2024 del 9 luglio 2024 il giudice del lavoro ha accolto la domanda, accertando il diritto al beneficio per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della parte la carta.
La sentenza è stata notificata con formula esecutiva all’Amministrazione in data 11 luglio 2024 e non è stata impugnata, acquisendo autorità di giudicato. Il Ministero, tuttavia, non ha né corrisposto il bonus né rilasciato la Carta. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione con termine, la nomina del Commissario ad acta e la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione. La pretesa è azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., che consente l’ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. La sentenza del Tribunale di Teramo rientra pacificamente in tale categoria.
Quanto alle condizioni processuali, il Tribunale rileva l’osservanza del dimezzamento dei termini ex art. 87, terzo comma, c.p.a. e del disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a.. Il passaggio in giudicato risulta dalla certificazione del Cancelliere della Corte d’Appello, mentre la notifica con formula esecutiva del 11 luglio 2024 integra i presupposti dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, che subordina l’azione esecutiva contro la P.A. all’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo.
Nel merito, il Collegio accerta che il Ministero non ha provveduto al rilascio della Carta nei valori indicati dal giudicato. La domanda di esecuzione è pertanto fondata e va accolta, ordinando all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Tribunale nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e senza maturare alcun compenso, perché provveda in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio respinge invece la domanda di nullità di eventuali atti elusivi, non sussistendo atti siffatti, e quella di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La natura e l’esiguità del credito, unitamente alla fissazione di un ragionevole termine, escludono in via prognostica un significativo ritardo imputabile all’Amministrazione e rendono la penalità di mora manifestamente iniqua e sproporzionata rispetto allo scopo deterrente perseguito.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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