Sanzioni Consob agli amministratori: niente favor rei per le violazioni commesse prima del d.lgs. n. 72/2015 (Cass. civ. Sez. 2 n. 9558 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di intermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del d.lgs. n. 58/1998 (TUF) apportate dal d.lgs. n. 72/2015 si applicano esclusivamente alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob, come dispone l’art. 6 del medesimo decreto. Il principio del favor rei, di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde al distinto principio del tempus regit actum. I componenti del consiglio di amministrazione di una società bancaria, inclusi i consiglieri non esecutivi, sono tenuti ad agire in modo informato e a ostacolare l’evento dannoso, essendo gravati da doveri di particolare pregnanza in materia di organizzazione e controlli interni.
Il Fatto
La Consob aveva irrogato sanzioni amministrative a quattro componenti degli organi sociali di una banca, per violazioni riguardanti la prestazione del servizio di consulenza, la valutazione di adeguatezza degli ordini e le modalità di relazione con la clientela. La Corte d’appello di Torino aveva parzialmente accolto l’opposizione del solo sindaco, rideterminando la sanzione, e aveva respinto le opposizioni degli altri ricorrenti.
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione articolando sei motivi, tra cui la richiesta di applicazione della disciplina sopravvenuta di cui al d.lgs. n. 72/2015 quale lex mitior, la violazione del diritto al contraddittorio per la mancata conoscenza di documenti istruttori, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dei termini di decadenza dal potere sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato di essersi già pronunciata con esito sfavorevole ai ricorrenti sull’impugnazione della medesima delibera sanzionatoria, con la sentenza n. 33668/2024. Sul primo motivo, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione relativa all’applicazione retroattiva della disciplina di cui al d.lgs. n. 72/2015. La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui le modifiche al TUF si applicano solo alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni attuative e non è possibile ritenere l’applicazione immediata della legge più favorevole.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, trattandosi di censure che sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio già valutato dal giudice di merito. La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato in ordine alla conoscibilità dei documenti da parte degli incolpati, non risultando alcuna violazione degli obblighi di trasparenza della contestazione.
Il quarto motivo, relativo al dies a quo del termine di decadenza dal potere sanzionatorio, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il momento dell’accertamento, ai fini della decorrenza del termine di centottanta giorni per la contestazione, non coincide con l’acquisizione del fatto nella sua materialità, ma con il completamento dell’attività istruttoria, e che nel caso di intervento di due autorità di vigilanza si presume che l’autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare i rilievi quando li riceve dall’altro organo.
Il quinto motivo è stato ritenuto generico e carente del requisito dell’autosufficienza, non essendo stata chiaramente indicata la divergenza tra fatto contestato e fatto sanzionato. Infine, il sesto motivo, relativo alla posizione dell’amministratrice non esecutiva, è stato dichiarato inammissibile in quanto volto a ottenere una rivalutazione della responsabilità accertata dai giudici di merito. La Corte ha precisato che i consiglieri non esecutivi rispondono del mancato utile attivarsi a fronte di segnali di allarme, gravando su di loro l’onere di provare di aver tenuto la condotta attiva dovuta.
Nota della Redazione
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