Sanzione da ventimila euro per mera messa a disposizione di PC per gioco online dichiarata illegittima per irragionevolezza (Cass. civ. Sez. 2 n. 14494 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012, e dell’art. 1, comma 923, primo periodo, della l. n. 208/2015, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di ventimila euro per la violazione della predetta disposizione, priva ex tunc di fondamento normativo la sanzione irrogata per la mera messa a disposizione del pubblico di apparecchi videoterminali idonei a consentire l’accesso a piattaforme di gioco online. Ne consegue la cassazione della sentenza che abbia confermato l’ordinanza-ingiunzione e l’accoglimento dell’opposizione, con annullamento della sanzione e della confisca.
Il Fatto
La società, titolare di autorizzazione all’esercizio dei giochi a distanza, aveva opposto l’ordinanza-ingiunzione con cui l’Ufficio dei Monopoli le aveva ingiunto il pagamento di ventimila euro e la confisca di due personal computer, per avere messo a disposizione della clientela, nel locale pubblico, due postazioni PC idonee a consentire il collegamento a una piattaforma di gioco online con vincite in denaro.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’Appello aveva confermato, interpretando la nozione di “qualsiasi specie di apparecchi videoterminali” come norma di chiusura volta a sanzionare la messa a disposizione di tutti i terminali in concreto utilizzati per il gioco illecito. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale si censurava l’interpretazione estensiva della norma sanzionatoria, che finiva per ricomprendere la mera installazione di personal computer dai quali i clienti potevano liberamente navigare in rete e raggiungere siti di gioco legale.
Investita della questione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012 e dell’art. 1, comma 923, l. n. 208/2015, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di ventimila euro. Il divieto, colpendo la mera messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che consenta l’accesso al gioco, sia legale sia illegale, accomunava condotte con diverso grado di offensività, risultando eccessivamente inclusivo e sproporzionato rispetto al fine di tutela della salute, in violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
Il bilanciamento tra la tutela della salute e la libertà di impresa è stato ritenuto irragionevole, data la modestissima efficacia della misura nel contrasto alla ludopatia, a fronte di una significativa compressione della libertà di impresa. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di proporzionalità delle restrizioni ai giochi d’azzardo.
Preso atto del venir meno della norma sanzionatoria con effetto ex tunc, la Corte ha accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’opposizione, annullando l’ordinanza-ingiunzione e la confisca.
Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in considerazione della declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.