Sanzioni edilizie e obbligo di eseguire il giudicato (TAR Marche n. 242 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune che, dopo l’annullamento giurisdizionale di una sanzione edilizia, riadotta il provvedimento sanzionatorio non può fondarlo sul solo obbligo di eseguire la sentenza, ma deve svolgere una rinnovata istruttoria sulle difformità contestate e sull’imputabilità dell’abuso. Gli obiter dicta contenuti nella sentenza di primo grado, non investiti dal giudizio di appello e non aventi efficacia conformativa, non integrano alcun obbligo del giudicato e non possono sorreggere la responsabilità dell’ente. La sanzione pecuniaria per parziale difformità ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.p.r. n. 380/2001 e quella per cambio di destinazione d’uso ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001 esigono una motivazione che dia conto della documentazione prodotta dall’ente e delle risultanze istruttorie richieste dal giudice.

Il Fatto

Con atto del 16 novembre 2007 il Comune di Ancona applicava ai proprietari di un immobile una duplice sanzione edilizia, ravvisando due difformità rispetto alla licenza edilizia del 1956: l’aumento dell’altezza interna di un locale e il suo cambio di destinazione d’uso da cantina ad ufficio. Per la prima difformità applicava la sanzione dell’art. 34, comma 2, d.p.r. n. 380/2001; per la seconda una somma liquidata in via analogica ex art. 36 d.p.r. n. 380/2001.

Con sentenza n. 142/2013 il TAR Marche annullava l’atto sanzionatorio, ravvisando un difetto di istruttoria sull’altezza assentita e affermando, quanto al cambio d’uso, che la sanzione andava applicata al responsabile dell’abuso, individuato nell’allora IACP. Il Comune adottava quindi un nuovo provvedimento, imputando le medesime violazioni all’ente succeduto allo IACP, che lo impugnava deducendo violazione del giudicato e difetto di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal giudicato formatosi sulla vicenda: la sentenza del Cons. Stato n. 5389 del 30 luglio 2019 aveva chiarito che il provvedimento sanzionatorio riguardava unicamente gli allora ricorrenti e che l’affermazione della sentenza di primo grado circa la responsabilità dello IACP costituiva un semplice obiter non vincolante. Da qui il Tribunale ricava il limite del potere comunale di riedizione del provvedimento.

Quanto alla sanzione per l’altezza interna, il TAR conferma il difetto di motivazione già rilevato: il Comune ha riadottato la sanzione senza ulteriori approfondimenti istruttori e senza confrontarsi con la documentazione prodotta dall’ente, dalla quale emerge un prospetto dell’edificio recante l’indicazione delle quote e dell’altezza del locale. La difesa comunale si limita ad affermare che il documento sarebbe privo del timbro comunale, senza risolvere il nodo istruttorio.

Sul secondo profilo, il Collegio rileva che la sentenza n. 142/2013 non ha accertato alcuna difformità quanto al cambio di destinazione: essendo sentenza di mero accoglimento, la sussistenza dell’abuso e la responsabilità dell’ente restano obiter dicta privi di effetto conformativo. Esse non fondano alcun obbligo di esecuzione, ma al più giustificano l’irrogazione delle sanzioni attraverso una rinnovata istruttoria, che nel caso di specie è mancata nonostante il riavvio del procedimento.

Da ciò deriva la fondatezza anche del motivo relativo alla mancata considerazione della documentazione, in particolare del certificato di abitabilità del vano cantina, rilasciato dal Comune e destinato a negozio già a ultimazione lavori. Il provvedimento oppone che il certificato non risulta presente presso gli archivi dell’ASUR, ma non spiega come tale circostanza possa escluderne la rilevanza, né il Comune è stato in grado di reperirne una copia presso i propri archivi. Il ricorso è pertanto accolto e gli atti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese in ragione delle obiettive difficoltà interpretative della precedente sentenza, poi chiarite in appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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