Requisiti del coordinatore pedagogico, autocertificazione e motivi aggiunti in appello (C.G.A.R.S. n. 242 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di clausole ambigue del disciplinare di gara, l’interprete deve prescegliere il significato più favorevole al concorrente, in ossequio al favor partecipationis e al principio di tassatività delle cause di esclusione. Nei rapporti con la pubblica amministrazione i certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, sicché la stazione appaltante non può imporre la produzione di certificazioni rilasciate da altre amministrazioni. Il curriculum sottoscritto dall’interessato e corredato da documento di riconoscimento ha valore di dichiarazione sostitutiva. Nel giudizio di appello sono ammissibili solo i motivi aggiunti propri, diretti a dedurre ulteriori vizi degli atti già impugnati, non quelli impropri con cui si impugnano atti sopravvenuti alla sentenza di primo grado, a pena di elusione del doppio grado di giudizio.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo di imprese si aggiudicava il lotto n. 1 di una gara bandita da un Comune per la gestione di asili nido comunali, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, deducendo in via principale la mancata comprova, in capo al soggetto indicato come coordinatore pedagogico, dei requisiti richiesti dall’art. 12 del disciplinare.

Il TAR respingeva il ricorso principale, dichiarava improcedibile quello incidentale e condannava la ricorrente alle spese. La seconda classificata proponeva appello avverso il solo capo relativo al primo motivo, reiterando le domande di annullamento e di risarcimento; le controinteressate resistevano e proponevano appello incidentale. Nel corso del giudizio l’appellante depositava motivi aggiunti avverso la determina con cui il Comune aveva dichiarato efficace l’aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. muove dalla qualificazione della clausola del disciplinare che, dopo aver richiesto la presenza di un coordinatore pedagogico con almeno tre anni di anzianità e il possesso del titolo previsto dalla normativa vigente, richiamava il certificato attestante l’anzianità di servizio e il titolo di studio. Per il giudice di appello il dato testuale è ambiguo: non è chiaro se la produzione del certificato fosse imposta a pena di esclusione o se fossero ammesse le dichiarazioni sostitutive.

In presenza di ambiguità, il collegio applica il criterio esegetico consolidato che impone di privilegiare il significato più favorevole all’ammissione del concorrente. Il richiamo all’art. 40, comma 1, d.P.R. 445/2000 esclude che l’amministrazione possa pretendere certificazioni rilasciate da altre amministrazioni, dovendo acquisirle d’ufficio; l’art. 43 del medesimo decreto consente gli accertamenti successivi. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 4785/2013.

Superata la questione interpretativa, la Corte ritiene che la documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio — dichiarazione dei legali rappresentanti delle cooperative, curricula e documenti di identità — fosse idonea a comprovare il requisito. Al curriculum sottoscritto dall’interessata e accompagnato dal documento di riconoscimento va attribuito valore di dichiarazione sostitutiva. La circostanza che il titolo di studio di secondo grado fosse stato conseguito nell’anno scolastico 2005/2006 è irrilevante: il curriculum riporta il conseguimento, nel 1995, del diploma di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, titolo sufficiente per le mansioni di coordinamento alla luce dell’art. 8-bis d.P.R.S. 29 giugno 1988, e l’esperienza maturata fino al 1999 basta da sola a integrare il triennio richiesto.

Quanto ai motivi aggiunti, il collegio li qualifica come impropri: essi impugnano la determina sopravvenuta alla sentenza di primo grado e propongono una domanda connessa a quella originaria. L’art. 104 Cod. proc. amm., eccezione al divieto dei nova in appello, non tollera letture estensive; ammetterli comporterebbe ampliamento del petitum ed elusione di un grado di giudizio. Sono pertanto dichiarati inammissibili.

L’appello principale è respinto; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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