Sbancamento fuori perimetrazione: serve il permesso di costruire (TAR Sicilia n. 2793 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il movimento terra di estese dimensioni e notevole profondità, eseguito su area esterna alla perimetrazione dell’impianto autorizzato, integra una trasformazione urbanistica permanente del suolo e richiede il permesso di costruire. L’autorizzazione integrata ambientale e la valutazione di impatto ambientale non costituiscono titolo edilizio idoneo a legittimare interventi che eccedano le previsioni del progetto assentito. La divergenza tra l’area effettivamente interessata dagli scavi e quella individuata in sede autorizzativa esclude che l’attività possa qualificarsi come deposito temporaneo di terre e rocce da scavo. La sospensione dei lavori disposta dal Comune rientra nella competenza dell’amministrazione preposta al governo del territorio.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una discarica di rifiuti non pericolosi e aveva ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di due bacini di abbancamento, oltre all’approvazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo. Per fronteggiare l’emergenza nella gestione dei rifiuti, la società ha anticipato i lavori di scavo del bacino A e ha individuato un’area esterna al lotto autorizzato per lo stoccaggio provvisorio del materiale. All’esito di un sopralluogo, il Comune ha accertato opere di sbancamento e movimento terra su una superficie ben superiore a quella prevista e ha adottato l’ordinanza di demolizione, seguita da una nota di sospensione dei lavori.
La società ha impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo il travisamento dei fatti e l’incompetenza del Comune, sul presupposto che il piano di utilizzo e la valutazione ambientale constituissero titolo idoneo ad assorbire le autorizzazioni di competenza delle altre amministrazioni. Il Comune si è costituito, evidenziando la profonda diversità tra valutazione ambientale e titolo edilizio e la rilevante trasformazione del tessuto urbanistico determinata dagli scavi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di riunione con altro ricorso, osservando che il potere di cui all’art. 70 c.p.a. è espressione di una facoltà ampiamente discrezionale del giudice. Nel caso di specie la riunione avrebbe comportato un mero rinvio del giudizio, in contrasto con l’obbligo di cooperare per la ragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il Tribunale confronta i dati del piano di utilizzo aggiornato, che aveva individuato per lo stoccaggio provvisorio un’area di circa cinquemila metri quadri, con l’esito del sopralluogo, che ha accertato sbancamenti fino a quindici metri di profondità su una superficie di oltre cinque ettari, pari a cinquantamila metri quadri, e comunque al di fuori della perimetrazione della discarica autorizzata.
Da qui la qualificazione dell’intervento: le dimensioni dello scavo, la profondità e la quantità delle terre movimentate non sono compatibili con la preparazione di un deposito temporaneo di terre e rocce da scavo in vista del loro riutilizzo. Si realizza invece una rilevante e permanente trasformazione del suolo, che necessitava del prescritto permesso di costruire. La Corte conferma così l’autonomia tra titolo edilizio e titoli ambientali, richiamando la natura vincolata del permesso di costruire rispetto alla discrezionalità della valutazione di impatto ambientale.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio li ritiene parimenti infondati. La sospensione dei lavori disposta dal Comune è misura rientrante nella competenza dell’amministrazione deputata al corretto uso del territorio, ed era peraltro già implicita nell’ordine di demolizione. Le ulteriori censure restano assorbite. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono dunque rigettati, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in duemila euro oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.