Onere della prova sull’epoca del manufatto e ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 2789 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione di abusi edilizi, l’onere della prova circa il carattere risalente del manufatto, idoneo a escludere la necessità del previo titolo abilitativo, grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso assoggettato a ingiunzione di demolizione, in applicazione del principio di vicinanza della prova. La valorizzazione di elementi indiziari prodotti dal privato non determina un’inversione dell’onere probatorio in capo all’amministrazione comunale, rimanendo la prova dell’epoca di realizzazione nella disponibilità della parte privata. Il livello di verosimiglianza richiesto deve consentire di superare l’indizio costituito dalla mancata rappresentazione dell’opera nelle risultanze catastali o negli atti di acquisto. L’ordine di demolizione ha carattere vincolato e doveroso indipendentemente dall’epoca di realizzazione delle opere, non essendo configurabile alcun affidamento meritevole di tutela in capo al detentore. La natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi esclude la necessità del preavviso di diniego, non potendo l’amministrazione adottare provvedimenti diversi da quelli in concreto emanati.
Il Fatto
La ricorrente aveva ereditato dal padre un immobile realizzato nel 1961, composto da più piani, unitamente a un terreno edificabile sul retro. Dopo l’apertura della successione, la legataria del piano seminterrato aveva apportato ulteriori modifiche, praticando un’apertura sul muro di confine. A seguito di sopralluoghi dei Carabinieri e del responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, erano emerse difformità anche in relazione alle unità immobiliari della ricorrente. Il Comune, rilevato lo smarrimento del fascicolo della pratica edilizia originaria, adottava un’ordinanza di demolizione contestando opere realizzate in assenza dell’autorizzazione del Genio Civile, del permesso di costruire, della SCIA e della CIL.
La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo l’assenza di obbligo di titolo abilitativo per un immobile del 1961, la violazione delle garanzie partecipative e l’insussistenza dell’interesse pubblico a demolire opere risalenti nel tempo. La domanda cautelare era respinta in primo grado e la relativa statuizione confermata in appello dal C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha superato l’eccezione di improcedibilità formulata dal Comune, rilevando che il ricorso non poteva comunque trovare accoglimento nel merito. Sul primo motivo, il Tribunale ha precisato che il provvedimento impugnato non contestava in via generale la legittimità dell’immobile, ma mirava a reprimere specifiche e ulteriori opere di trasformazione, compiutamente descritte, realizzate verosimilmente in epoca successiva e in assenza di idoneo titolo.
Per stabilire l’epoca delle opere contestate, il Comune ha prodotto le planimetrie catastali depositate nel 1983, rispetto alle quali ha evidenziato le difformità riscontrate nel sopralluogo. La ricorrente non è stata in grado di documentare l’epoca effettiva di realizzazione, né di spiegare l’omessa dichiarazione delle opere nelle informazioni catastali.
Il Tribunale ha aderito al consolidato indirizzo secondo cui grava sul proprietario l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 903 del 2019 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 9612 del 2023, nonché un proprio precedente di TAR Catania, sez. V, n. 919 del 2024. La Corte ha chiarito che la valorizzazione di elementi indiziari non comporta un’inversione dell’onere della prova, dovendo comunque il privato raggiungere un livello di verosimiglianza idoneo a superare l’indizio catastale.
Quanto al secondo motivo, la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi esclude la necessità di apporti partecipativi e del preavviso di diniego, anche in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990; peraltro era stata depositata la comunicazione di avvio del procedimento.
La terza doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, essendo l’acquisizione al patrimonio comunale solo preannunciata e non ancora applicata, e comunque infondata nel merito, avendo l’ordine di demolizione carattere vincolato e doveroso. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese e rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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