Regolamento canone unico: inammissibile il ricorso contro norme non immediatamente lesive (TAR Sicilia n. 2792 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni di un regolamento comunale che disciplina il canone unico patrimoniale non sono immediatamente lesive quando la loro applicazione concreta è rimessa ad atti successivi. In difetto di atti applicativi che incidano sulla sfera giuridica del destinatario, il ricorso proposto avverso le norme regolamentari è inammissibile per carenza di interesse. La circostanza che l’amministrazione abbia inviato all’operatore la mera tabella delle tariffe non integra atto applicativo idoneo a radicare l’interesse a ricorrere. Il sindacato sulle scelte tariffarie e sulla classificazione del territorio resta subordinato alla concreta applicazione del prelievo al singolo rapporto.

Il Fatto

Una società operante nel settore pubblicitario impugnava davanti al TAR Sicilia la deliberazione del Consiglio Comunale che aveva approvato il regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale, la deliberazione di Giunta recante gli allegati tariffari e l’atto qualificato come applicativo per l’annualità 2022. La ricorrente contestava, tra l’altro, la difformità del regolamento rispetto alla legge n. 160/2019 quanto alla fattispecie imponibile, ai criteri di graduazione delle tariffe e alla individuazione del dipartimento competente.

Il Comune eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse, non essendo le norme regolamentari immediatamente lesive, e l’improcedibilità per mancata impugnazione della successiva delibera di rettifica delle tariffe. Nel merito, l’ente richiamava la giurisprudenza amministrativa sulla legittimità della differenziazione tariffaria per zona e tipologia di impianto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha incentrato la decisione sull’interesse a ricorrere, ritenendolo carente. La disciplina regolamentare impugnata non è idonea, di per sé, a ledere la sfera giuridica della società, poiché la sua efficacia lesiva si produce solo con gli atti applicativi. Il documento inviato all’operatore, contenente la sola trasmissione della tabella tariffaria, non può qualificarsi come atto applicativo, ma costituisce una semplice risposta dell’amministrazione.

Il Tribunale ha poi verificato in concreto l’assenza di qualsiasi pregiudizio attuale. Non è emerso che la ricorrente fosse titolare di impianti a diffusione visiva o acustica, né che fosse tenuta al pagamento del canone per impianti privi di messaggio pubblicitario. Non risultava alcuna richiesta di autorizzazione presentata, né un diniego fondato sulla generica individuazione del dipartimento competente o sulla documentazione ritenuta onerosa. Parimenti, non emergeva alcun pregiudizio legato all’applicazione del canone sull’intero territorio comunale o al di fuori del centro abitato, né alla richiesta di polizza fideiussoria o alla condizione di debitrice dell’ente.

Su queste basi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha aggiunto, in via di mera argomentazione aggiuntiva, che il gravame sarebbe comunque infondato, richiamando la giurisprudenza indicata dal Comune: il parere CGARS n. 153 del 22 marzo 2023, la Consiglio di Stato n. 8846 del 10 ottobre 2023 e la TAR Lombardia, Milano, n. 1850 del 17 luglio 2023. Tale richiamo resta però assorbito dalla pronuncia di rito, che esaurisce il thema decidendum.

Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione in ragione della peculiarità della vicenda e della tipologia di pronuncia. La decisione conferma l’orientamento secondo cui il sindacato sulle scelte regolamentari in materia di entrate locali va esercitato sul provvedimento applicativo concretamente lesivo, e non sulla norma astratta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *