Retribuzione del direttore ARCEA e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Calabria n. 1969 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione si determina in base alla causa petendi e alla natura della posizione giuridica soggettiva dedotta, a prescindere dalla prospettazione della parte. La controversia relativa alla riduzione della retribuzione spettante al direttore di un’agenzia regionale involge un diritto soggettivo di carattere patrimoniale, sorto da un rapporto paritetico con la pubblica amministrazione. La relativa cognizione spetta pertanto al giudice ordinario, che può disapplicare gli atti amministrativi presupposti illegittimi. Non ricorre alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 c.p.a., con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di direttore dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura, ha impugnato i decreti di Giunta regionale, la delibera consiliare e le successive determinazioni attuative dell’ARCEA. Oggetto dell’impugnazione è la parte in cui tali atti hanno accertato la corresponsione in suo favore di una maggior somma a titolo di retribuzione e disposto il relativo recupero, prevedendo la contestuale riduzione dei trasferimenti in favore dell’Agenzia.
L’Agenzia regionale, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha confutato nel merito le censure. Il Consiglio regionale e la Regione non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di rito, muovendo dal criterio della causa petendi: la giurisdizione si radica in base alla posizione giuridica soggettiva dedotta e alla tutela apprestata dall’ordinamento, senza che assuma rilievo la qualificazione data dalla parte. Sul punto richiama Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 15747 del 2019.
Il Collegio richiama quindi l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. La giurisdizione residuale del giudice amministrativo resta circoscritta alle procedure concorsuali strumentali all’assunzione o alla progressione.
Il Tribunale osserva che, ove la controversia attenga alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o comportamento della pubblica amministrazione posto in essere con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Irrilevante è che la pretesa sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, poiché al giudice ordinario è attribuito il potere di disapplicare gli atti presupposti illegittimi. Sul punto richiama Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 26596 del 2018 e, in tema di incarichi professionali, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 9314 del 2022, oltre a un proprio precedente.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che la controversia concerne la lamentata illegittimità della riduzione della retribuzione del ricorrente, stabilita da disposizione statutaria in applicazione della normativa regionale. La posizione azionata è pertanto qualificabile come diritto soggettivo, trattandosi di pretesa patrimoniale in un rapporto paritetico con l’amministrazione, non riconducibile a ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a.
Il ricorso è così deciso in forma semplificata ex art. 74 c.p.a. e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, salva la riproposizione dell’azione innanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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