Sanatoria edilizia preclusa dopo l’infruttuoso decorso del termine per demolire (TAR Sicilia n. 2078 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ordine di demolizione, il destinatario perde ogni titolo di legittimazione sul bene abusivo e non può più presentare l’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. Alla scadenza del termine l’amministrazione diventa ipso iure proprietaria del manufatto e l’obbligo di demolire si converte nell’obbligo di rimborsare le spese anticipate per la riduzione in pristino. Il diniego comunale che, sul presupposto del decorso del termine, respinge la sanatoria costituisce atto a contenuto vincolato, immune da vizi di motivazione. La preclusione opera anche quando l’amministrazione non abbia ancora emanato un atto formale di accertamento dell’inottemperanza.

Il Fatto

I ricorrenti presentavano istanza di concessione in sanatoria per alcuni manufatti realizzati su terreno di loro proprietà. L’istanza veniva respinta e seguiva ordinanza di demolizione, impugnata con ricorso straordinario senza esito favorevole. Il Comune emanava poi una nuova ordinanza demolitoria, in esecuzione della quale i ricorrenti demolivano il manufatto principale e presentavano, nel novembre 2022, una seconda istanza di sanatoria per il mantenimento degli immobili minori.

Con il provvedimento impugnato il Comune negava il permesso in sanatoria, rilevando che i termini dell’ordinanza di ripristino erano trascorsi e richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2023. I ricorrenti deducevano travisamento dei fatti e violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che solo un atto di accertamento dell’inottemperanza avrebbe potuto giustificare l’effetto acquisitivo ostativo all’esame della sanatoria. Con motivi aggiunti impugnavano la successiva ordinanza di demolizione n. 18/2024 per illegittimità derivata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il diniego impugnato come atto a contenuto rigorosamente vincolato. L’amministrazione ha correttamente richiamato la sentenza dell’Adunanza Plenaria, secondo cui, trascorsi i termini dell’ordinanza di ripristino, non è più possibile presentare istanze di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, nel testo recepito dalla legislazione regionale. La motivazione del diniego è quindi sufficiente e la sua legittimità discende dal dato oggettivo del decorso del termine.

Il Tribunale aderisce al principio di diritto espresso dall’Adunanza Plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023, che ha superato il contrasto giurisprudenziale. Entro il termine perentorio di novanta giorni il destinatario dell’ordine può formulare l’istanza di accertamento di conformità, oppure chiedere una proroga dimostrando la concreta volontà di demolire e l’esistenza di ragioni oggettive che impediscano la restitutio in integrum. La norma consente l’istanza solo «fino alla scadenza dei termini» e comunque prima dell’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Il proprietario che lascia trascorrere inutilmente il termine è soggetto non più legittimato a presentare l’istanza, avendo perduto ogni titolo sul bene. Alla scadenza l’amministrazione diventa ipso iure proprietaria del manufatto abusivo. Si verifica una novazione oggettiva dell’obbligo propter rem: all’obbligo di demolire si sostituisce quello di rimborsare le spese anticipate dall’amministrazione, salvo che questa non utilizzi eccezionalmente il bene ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001.

Il Collegio precisa che resta possibile un’ulteriore interlocuzione con il privato per un adempimento tardivo, ma da essa non sorge alcun diritto alla retrocessione del bene. Il privato può solo evitare la perdita dell’ulteriore superficie e i maggiori costi della demolizione in danno. Ne consegue il rigetto del ricorso introduttivo: i ricorrenti non potevano presentare nuova istanza dopo l’infruttuoso decorso dei novanta giorni.

Il rigetto travolge anche i motivi aggiunti, proposti avverso l’ordinanza di demolizione n. 18/2024 unicamente per illegittimità derivata. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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