Ottemperanza al decreto ingiuntivo e debiti sorti dopo il dissesto comunale (TAR Sicilia n. 2083 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dissesto finanziario dell’ente locale non impedisce l’ottemperanza al decreto ingiuntivo quando i crediti azionati siano sorti dopo la dichiarazione di dissesto. L’art. 254 d.lgs. n. 267/2000 delimita infatti l’ambito della massa passiva ai debiti maturati sino al 31 dicembre dell’anno antecedente alla declaratoria. Il comune inadempiente non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato per effetto della sola procedura straordinaria di risanamento. Il giudice amministrativo accerta l’obbligo di adempimento integrale, assegna un termine e nomina il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania ha emesso un decreto ingiuntivo con cui ha intimato a un comune il pagamento, in favore di una società, di circa 187.000 euro oltre accessori. Il provvedimento non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato poi notificato all’amministrazione.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme portate dal titolo. Il comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo ricostruisce i presupposti dell’azione: esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato, rituale notificazione all’amministrazione e decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Su questi elementi non emerge alcuna contestazione, poiché l’ente non ha dimostrato, come era suo onere, di avere dato esecuzione al decreto.
Il nucleo argomentativo riguarda l’eccezione di dissesto finanziario. Il comune aveva dichiarato lo stato di dissesto, accertato dal Consiglio comunale con delibera del 29 luglio 2022. Il TAR esclude però che tale circostanza possa paralizzare la pretesa azionata.
Il collegio richiama l’art. 254 d.lgs. n. 267/2000, che circoscrive l’ambito della massa passiva ai crediti maturati sino al 31 dicembre dell’anno antecedente alla dichiarazione di dissesto. Il decreto ingiuntivo azionato attiene invece a debiti derivanti da fatture emesse in data successiva alla declaratoria. I crediti restano quindi estranei alla procedura straordinaria e conservano piena esigibilità.
Accertata la sussistenza dei requisiti dell’art. 112 cod. proc. amm., il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato. Assegna il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza e nomina, fin d’ora, il Commissario ad acta nella persona del Dirigente del Dipartimento delle autonomie locali della Regione Siciliana, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inerzia protratta oltre il termine. Il compenso del commissario è posto a carico dell’ente inadempiente, con liquidazione su richiesta e separato decreto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 2.500 euro, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nota della Redazione
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