Qualifica di agente di P.S. e insussistenza dei requisiti per la prescrizione (TAR Sicilia n. 367 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione non contiene alcun accertamento della responsabilità dell’imputato e non è assimilabile alla condanna ai fini dell’art. 5, comma 2, lett. b), legge n. 65/1986. L’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. impone la formula assolutoria solo quando dagli atti risulti evidente l’innocenza, con una constatazione che prescinde da qualsiasi approfondimento; la mancanza di tale evidenza non equivale all’accertamento della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio richiesto dall’art. 533 cod. proc. pen.. La pronuncia estintiva lascia integra la presunzione di innocenza. Il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale della polizia municipale è atto vincolato, subordinato ai soli requisiti tassativi dell’art. 5 cit., senza che il silenzio della legge consenta di importare il requisito della buona condotta previsto dall’art. 11 TULPS.
Il Fatto
Il ricorrente, ispettore capo della polizia municipale, era stato condannato in primo grado per un delitto non colposo; la Corte d’appello, in riforma, aveva dichiarato di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. A seguito della condanna la Prefettura aveva revocato la qualifica di agente di P.S.; dopo la sentenza di appello il Comune aveva inoltrato nuova istanza di attribuzione.
Con preavviso di rigetto e poi con provvedimento definitivo il Prefetto respingeva la domanda, ritenendo che la sentenza di appello non avesse accertato l’innocenza e che la condanna restasse impregiudicata quanto all’accertamento storico dei fatti, richiamando anche l’art. 11 TULPS. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione dell’art. 5, comma 2, legge n. 65/1986, carattere vincolato del potere e difetto di motivazione, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune: il provvedimento prefettizio incide sul rapporto di lavoro del ricorrente con l’ente locale, cui l’art. 5, comma 5, legge n. 65/1986 e l’art. 2 d.m. n. 145/1987 attribuiscono l’individuazione dei servizi di polizia municipale e delle modalità del servizio armato.
Nel merito, il Tribunale esclude che la sentenza estintiva contenga l’accertamento della responsabilità. L’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. richiede la formula assolutoria solo in presenza di evidenza dell’innocenza, tale da configurare una constatazione ictu oculi incompatibile con qualsiasi approfondimento, secondo Sezioni Unite penali n. 35490 del 2009. La mancanza di tale evidenza non equivale all’accertamento richiesto dall’art. 533 cod. proc. pen.; la pronuncia estintiva è priva di accertamento della colpevolezza e non supera la presunzione di innocenza, come affermato da Corte costituzionale n. 123 del 2023.
Quanto ai requisiti, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 8350 del 2024 (che a sua volta richiama sez. VI n. 3120 del 2023 e sez. IV n. 4982 del 2002): l’omessa previsione del requisito della buona condotta non è lacuna colmabile con la disciplina generale delle autorizzazioni di polizia. Gli aspiranti sono già pubblici dipendenti e la qualifica è limitata a funzioni ausiliarie, sicché il conferimento è vincolato ai soli requisiti dell’art. 5 legge n. 65/1986. Non convince il richiamo all’art. 43, comma 2, r.d. n. 773/1931: estendere i presupposti della licenza di porto d’armi a un effetto ex lege snaturerebbe la causa genetica dell’attribuzione e la subordinerebbe a una conseguenza meramente eventuale, legata alla deliberazione consiliare sull’armamento.
La domanda di annullamento è quindi accolta, con salvezza delle ulteriori determinazioni prefettizie ai sensi dell’art. 11 TULPS in tema di divieto di detenzione delle armi. È invece respinta la domanda risarcitoria: la responsabilità della P.A. rientra nell’art. 2043 c.c. e il ricorrente non ha allegato né provato l’elemento psicologico e i pregiudizi subiti, non operando in materia il metodo acquisitivo (Cons. Stato, sez. IV, n. 4823 del 2015). Spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 533 c.p.p. – Condanna dell'imputato