Scelte pianificatorie e motivazione per relationem sull’inserimento nella Rete Ecologica Provinciale (Cons. Stato n. 3301 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione territoriale costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e politica, insindacabile nel merito, e non richiedono una motivazione analitica ulteriore rispetto ai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano. La motivazione dell’atto consiliare che accoglie le osservazioni presentate in sede di approvazione dello strumento è legittimamente resa per relationem alle osservazioni stesse, quando queste contengano una dettagliata illustrazione delle ragioni della richiesta modifica. Un onere di motivazione rafforzata sussiste solo in presenza di un affidamento qualificato del proprietario, che non è configurabile per la mera aspettativa di fatto alla conservazione della destinazione impressa dal piano previgente, né per il discostamento dalle controdeduzioni tecniche dell’ufficio di piano recepite dal decreto presidenziale. La classificazione di un sito puntuale come elemento della Rete Ecologica Provinciale non è illogica o contraddittoria, perché la finalità di continuità e connettività ecosistemica non presuppone corridoi già esistenti, ma comprende lo sviluppo di connessioni ulteriori.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria di un terreno nel quale insisteva una cava di quarzo, situato per la maggior parte nel territorio di un Comune e per la parte residua in quello di un altro. Terminata l’attività estrattiva, la società ha chiesto alla Provincia il rilascio della VIA per l’autorizzazione di cui all’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, finalizzata alla realizzazione di un deposito controllato di rifiuti non pericolosi.
Il piano territoriale di coordinamento previgente classificava l’area tra i contesti urbanizzati con destinazione a cave e discariche. Il piano adottato nel 2020 la ricollocava in parte come ambiti agricoli strategici e in parte come spazi aperti di transizione. I Comuni interessati e la Comunità Montana presentavano osservazioni chiedendo l’inserimento dell’area nella Rete Ecologica Provinciale. Il decreto presidenziale le accoglieva solo parzialmente, escludendo l’inserimento nella REP; il Consiglio provinciale, in sede di approvazione definitiva, le accoglieva integralmente, inserendo l’area nella rete con la qualificazione “varco da deframmentare”. Il TAR ha respinto il ricorso della società, che ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi al dedotto difetto di motivazione della previsione di piano, e li ritiene infondati. La decisione del Consiglio provinciale di accogliere le osservazioni degli enti locali, peraltro assunta all’unanimità, va intesa come motivazione per relationem alle osservazioni medesime, che contenevano una dettagliata illustrazione delle ragioni della modifica richiesta.
Il Consiglio richiama il consolidato orientamento della Sezione sull’ampia discrezionalità delle scelte urbanistiche, ribadito da Cons. Stato, sez. IV, n. 6427 del 2024, secondo cui il disegno urbanistico esprime scelte che investono anche il quadro delle opzioni sullo sviluppo socioeconomico, e da Cons. Stato, sez. IV, n. 10731 del 2022, per il quale le scelte di piano non sono condizionate dalle pregresse destinazioni più favorevoli, essendo priva di tutela la generica aspettativa alla reformatio in peius.
Quanto al dedotto onere di motivazione rafforzata, la Corte lo esclude. Il discostamento dalla proposta dell’ufficio di piano recepita dal decreto del Presidente non integra di per sé la lesione di un affidamento qualificato. La destinazione delle singole aree non richiede motivazione ulteriore rispetto ai criteri generali, salvo che ricorrano particolari situazioni idonee a creare aspettative meritevoli di specifica considerazione, individuate in casi eccezionali richiamati dalla giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato, sez. IV, n. 21 del 2023; Cons. Stato, sez. IV, n. 2460 del 2022), tra cui il superamento degli standard, le convenzioni edificatorie, i giudicati di riconoscimento del diritto di edificare e talune modifiche di zona agricola.
Il terzo motivo è parimenti infondato. Dagli artt. 30, 31 e 32 delle Regole di Piano non emerge alcun ostacolo all’inserimento di un sito puntuale nella REP: l’obiettivo di continuità e connettività ecologica non presuppone corridoi già esistenti e comprende lo sviluppo di connessioni ulteriori. La lettura dell’appellante è quindi eccessivamente restrittiva e formalistica. Rileva inoltre che il Comune nel cui territorio si trova la maggior parte del sito aveva già destinato l’area a zona a verde con valenza ambientale costitutiva della rete ecologica comunale. La previsione è dunque legittima espressione della scelta discrezionale diretta al recupero ambientale del sito. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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