Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente (TAR Toscana n. 1304 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto al docente il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è fondato quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo giudiziale. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di prelievo delle somme da qualsiasi capitolo di spesa e, in caso di incapienza, da altro capitolo dello Stato. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato con la sentenza n. 382 del 9 agosto 2023 il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi e spese.
Passata la sentenza in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 29.04.2024, e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, il creditore ha convenuto il Ministero davanti al TAR Toscana per l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita ma non ha formulato deduzioni sul merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo giudiziale non è stato eseguito dall’Amministrazione obbligata e che il punto è incontestato. Su questa premessa il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto.
Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo secondo quanto specificato nel titolo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, una volta decorso inutilmente il termine assegnato all’Amministrazione, prelevando le somme da qualsiasi capitolo di spesa, ovvero, in caso di incapienza, da altro capitolo dello Stato, utilizzando se necessario i fondi fuori bilancio o l’istituto del pagamento in conto sospeso.
Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustifica la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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