Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell’interesse (TAR Lombardia n. 3393 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento che riconosce e soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla decisione sul ricorso. La circostanza è rilevabile anche su concorde riconoscimento delle parti. In presenza di accordo raggiunto tra le parti, il giudice amministrativo dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio. La declaratoria di cessazione presuppone il carattere satisfattivo e definitivo dell’atto sopravvenuto, che deve essere accertato dal giudice sulla base degli atti e delle allegazioni.

Il Fatto

La ricorrente, una società titolare di immobili nel comune di Vignate, impugnava davanti al TAR Lombardia la nota del 5 dicembre 2023 della Città Metropolitana di Milano e gli atti presupposti relativi alla procedura di espropriazione per la realizzazione del Biciplan metropolitano CAMBIO, Linea 5.

Oggetto di contestazione erano, in particolare, il decreto del Sindaco del 26 luglio 2023, recante approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, e i decreti dirigenziali di libero accesso ai terreni. La ricorrente proponeva altresì motivi aggiunti avverso ulteriori note dell’ente. Si costituivano la Città Metropolitana di Milano e le amministrazioni statali intimate; il Comune di Vignate non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio la Città Metropolitana adottava il decreto dirigenziale n. 9081/2024, con cui riapprovava il progetto esecutivo dei lavori del Biciplan. Secondo il collegio, tale atto è idoneo a soddisfare integralmente la pretesa della ricorrente, rendendo superfluo l’esame nel merito dei motivi di ricorso.

Il Tribunale dà atto che la soddisfazione della pretesa è riconosciuta da tutte le parti del giudizio. La convergenza delle allegazioni consente di accertare il venir meno dell’interesse alla decisione e di dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza necessità di ulteriore istruttoria.

Quanto alle spese, il collegio rileva che l’esito del giudizio è determinato da un accordo raggiunto tra le parti. Su tale presupposto dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio, escludendo la condanna della parte resistente al pagamento delle spettanze in favore della ricorrente.

La sentenza è pronunciata in forma semplificata, con la sola declaratoria di cessazione e la regolazione delle spese, e ordina l’esecuzione del provvedimento da parte dell’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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