Salvaguardia gestione autonoma servizio idrico e competenza dell’assemblea d’ambito (Cons. Stato n. 3300 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’ente di governo dell’ambito nega la salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico integrato involge la scelta della forma di gestione e rientra pertanto nella competenza dell’assemblea dell’autorità d’ambito, non del dirigente. Il riconoscimento dei requisiti di cui all’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 costituisce fase prodromica rispetto all’affidamento del servizio, che sola spetta all’organo gestionale. Il vizio di incompetenza è assorbente degli ulteriori motivi, secondo i principi dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015. L’annullamento per incompetenza rende improcedibili gli appelli principali, con salvezza del riesercizio del potere secondo il legittimo ordine delle competenze.

Il Fatto

Il Comune di Lucca ha chiesto all’Autorità idrica toscana il riconoscimento della salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006. L’Autorità ha respinto l’istanza rilevando che la gestione, affidata a una società mista pubblico-privata, non integrava la nozione di gestione in forma autonoma, riservata alle gestioni comunali dirette o tramite società in house.

Il TAR Toscana, con sentenza n. 633 del 2025, ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo erroneo il presupposto interpretativo dell’Autorità. Hanno proposto appello l’Autorità e la società candidata a subentrare nella gestione; il Comune ha resistito con appello incidentale, riproponendo tra l’altro il motivo di incompetenza del dirigente, respinto in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce gli appelli e respinge l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il nuovo provvedimento dell’Autorità è stato adottato in esplicita ottemperanza alla sentenza impugnata, sicché è il secondo atto a dipendere dall’esito del giudizio. Respinge altresì le eccezioni di inammissibilità e tardività del ricorso di primo grado.

Sul punto, la Corte esclude la natura perentoria del termine del 1° luglio 2022 previsto dall’art. 147, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006. Quando il legislatore intende attribuire a un termine carattere perentorio lo qualifica espressamente, come avviene per l’art. 147, comma 1 e per l’art. 153 del medesimo decreto. Nel comma 2-ter manca ogni qualificazione in tal senso e nessuna conseguenza sanzionatoria è prevista per il superamento.

Nel merito, il motivo di incompetenza riproposto in via incidentale va esaminato con priorità. L’art. 149-bis del d.lgs. n. 152/2006 distingue la deliberazione della forma di gestione dall’affidamento del servizio. L’art. 8 della legge regionale Toscana n. 69/2011 attribuisce all’assemblea gli atti di indirizzo e di alta amministrazione relativi alla scelta della forma di gestione, mentre le funzioni del direttore generale, delineate dall’art. 10 della medesima legge, sono di natura amministrativa e gestionale e comprendono l’affidamento del servizio.

Il provvedimento impugnato è stato emanato dal dirigente su un’istanza che investiva direttamente la scelta della forma di gestione: atto prodromico e anteriore rispetto al procedimento di affidamento. Esso avrebbe dovuto essere adottato dall’assemblea dell’Autorità. Il vizio di incompetenza è assorbente degli ulteriori motivi, secondo i principi dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015, richiamati anche con riferimento all’art. 34, comma 2, c.p.a.

L’annullamento per incompetenza del provvedimento dirigenziale rende improcedibili gli appelli principali. Gli appelli incidentali sono accolti in parte qua, con salvezza del riesercizio del potere da parte dell’Autorità secondo il legittimo ordine delle competenze. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni interpretative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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