Scheda progetto e tipologia edilizia tra prescrizioni inderogabili del piano (TAR Toscana n. 143 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni della scheda progetto del regolamento urbanistico che individuano la tipologia edilizia ammessa costituiscono parte integrante dello schema progettuale inderogabile in sede di intervento edilizio diretto. L’intervento diretto è ammesso solo se rispetta gli elementi prescrittivi e non modificabili della scheda, tra cui la tipologia dell’edificato. Il diniego del permesso di costruire che si fondi su tale difformità è sorretto da un capo autonomo di motivazione. La circostanza che una soluzione progettuale più ampia sia stata assentita in sede di piano attuativo non rileva, perché in quella sede non operava il limite del rispetto dello schema progettuale. Il Comune non viola il principio di leale collaborazione quando applica le prescrizioni del proprio strumento urbanistico.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al Comune di Siena un progetto di piano attuativo per la costruzione di due fabbricati nell’area regolata dalla scheda progetto TU-20 Vico Alto Residenze, che consente un edificio in linea a uso residenziale lungo via delle Regioni. L’istanza riceve pareri favorevoli ma non ha esito per la sopravvenuta decadenza delle previsioni di trasformazione subordinate a piano attuativo, ai sensi dell’art. 55, commi 5 e 6, della legge regionale n. 1/2005.
La società presenta quindi un nuovo progetto per il rilascio diretto del permesso di costruire, che prevede sei unità immobiliari in un unico lotto. Il Dirigente della Direzione Territorio nega il titolo con provvedimento del 13 febbraio 2018, ritenendo che l’intervento si discosti dallo schema progettuale della scheda e che l’area, esclusa dal territorio urbanizzato con deliberazione consiliare, abbia perso la natura edificabile. La società impugna il diniego davanti al TAR Toscana, che respinge il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la mancata aderenza del progetto alla tipologia edilizia della scheda di piano, sostenendo che la nozione di tipologia non sia definita in alcuno strumento comunale e che essa non rientri tra gli elementi immodificabili dell’intervento diretto. Il Collegio ritiene i rilievi privi di fondamento.
Il contenuto prescrittivo della scheda, là dove prevede un edificio in linea, non è vago né generico: richiama uno schema planivolumetrico costituito da un unico edificio monoblocco allineato alla via delle Regioni. L’indicazione della tipologia ammessa è contenuta nella sezione intitolata “Prescrizioni e indicazioni progettuali per gli interventi edilizi”, con la conseguenza che gli elementi tipologici sono parte integrante del quadro progettuale inderogabile.
Quanto alla conformità del progetto, dalle simulazioni fotografiche prodotte emerge che la costruzione non consiste in un unico edificio monoblocco ma in tre edifici morfologicamente distinguibili, le cui sembianze richiamano le case a schiera. Il raffronto con la tipologia edilizia prescritta è quindi negativo.
Il Collegio esclude rilievo all’assenso ottenuto dalla medesima soluzione progettuale, in scala più ampia, nel procedimento di approvazione del piano attuativo: in quella sede non operava il limite del rispetto dello schema progettuale previsto dalla scheda del regolamento urbanistico. Ne deriva che il Comune non è incorso in contraddizione e non ha violato il principio di leale collaborazione, limitandosi a dare applicazione alle prescrizioni del proprio strumento urbanistico.
Il rigetto del primo motivo lascia il diniego sorretto da un capo autosufficiente di motivazione. Il secondo motivo, diretto a contestare la sopravvenuta inedificabilità dell’area esclusa dal territorio urbanizzato, resta pertanto inesaminato per carenza di interesse, non potendo la ricorrente trarre giovamento dal suo eventuale accoglimento. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 3.500.
Nota della Redazione
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