Revoca della cittadinanza per matrimonio e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Marche n. 126 del 03.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla revoca del decreto di concessione della cittadinanza per matrimonio rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Rispetto alla pretesa acquisizione della cittadinanza per matrimonio, il coniuge del cittadino italiano è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo, che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. L’unica causa preclusiva demandata a tale valutazione discrezionale è quella prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c), legge 5 febbraio 1992, n. 91. Solo in tale evenienza la giurisdizione spetta al giudice amministrativo; in tutti gli altri casi la vertenza va riassunta dinanzi al giudice civile.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Pesaro Urbino, Area IV, Cittadinanza Immigrazione, in data 25 marzo 2021, con il quale è stato annullato in autotutela il decreto di acquisto della cittadinanza italiana concesso ai sensi dell’art. 5, legge n. 91/1992. Il decreto di concessione era stato adottato dalla medesima autorità in data 22 settembre 2020.
L’amministrazione ha motivato la revoca con l’affermata non costanza del vincolo coniugale fino al giorno successivo al decreto prefettizio di concessione, richiamando l’art. 15 della legge n. 91/1992. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento e degli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. L’amministrazione intimata si è costituita resistendo al ricorso.
La Motivazione della Corte
Alla pubblica udienza il Collegio ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile esistenza di una causa di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La questione preliminare è stata rilevata d’ufficio e ha assorbito l’esame del merito.
Il Tribunale muove dall’art. 5, legge n. 91/1992, che disciplina l’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano. La giurisprudenza in materia si è ormai consolidata nel senso che le controversie relative al diniego della cittadinanza per matrimonio, e conseguentemente quelle relative alla revoca del decreto già concesso, rientrano tra quelle attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio richiama il principio secondo cui, rispetto alla pretesa acquisizione della cittadinanza per matrimonio, il coniuge del cittadino italiano è titolare di un diritto soggettivo che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio del potere discrezionale di valutare motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. In tale evenienza soltanto si radica la giurisdizione del giudice amministrativo; in tutti gli altri casi la vertenza va riassunta dinanzi al giudice civile (TAR Lazio Roma n. 8003 del 2022; Cons. Stato, Sez. III, n. 4677 del 2020).
Il Tribunale richiama altresì la precisazione della Corte di Cassazione, secondo cui l’art. 3, comma 2, d.l. n. 13/2017, convertito in legge n. 46/2017, nell’attribuire alle sezioni specializzate in materia di immigrazione la competenza sulle controversie relative all’accertamento dello stato di cittadinanza italiana, fissa unicamente regole di competenza per materia, concernenti il riparto interno alla giurisdizione ordinaria, e non può essere considerata una norma sulla giurisdizione (Cass. civ., Sez. Un., n. 29297 del 2021).
Applicando tali principi, il Collegio rileva che il provvedimento di revoca è motivato con esclusivo riferimento all’assenza di costanza del vincolo matrimoniale e non contiene alcun riferimento ad esigenze di sicurezza nazionale. Non ricorre dunque l’unica ipotesi in cui la posizione di diritto soggettivo affievolisce ad interesse legittimo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia tra quelle attribuite al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.. Le spese sono compensate tra le parti, anche in considerazione della rilevazione d’ufficio della questione preliminare.
Nota della Redazione
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