Sindacato sulla scheda valutativa del militare e autonomia dei giudizi annuali (TAR Lazio n. 15608 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scheda valutativa del militare esprime un giudizio sintetico, ancorché esauriente, sul rendimento nel periodo considerato e non deve contenere l’elenco analitico dei fatti che lo giustificano. Il principio di autonomia delle valutazioni caratteristiche impedisce di scrutinare la legittimità del giudizio annuale mediante il raffronto con le documentazioni pregresse, non sorgendo in capo al valutato alcun diritto a mantenere gli stessi giudizi nel corso della carriera. Un obbligo di motivazione specifica si pone solo in caso di attribuzione di valori estremi. I giudizi dei superiori gerarchici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare.

Il Fatto

Una militare dell’Arma dei Carabinieri impugna davanti al TAR Lazio la scheda valutativa relativa al periodo compreso tra il 10 giugno e il 16 dicembre -OMISSIS-22, con cui le è stata attribuita la qualifica finale inferiore a quella conseguita in precedenza. La ricorrente censura la violazione della circolare del Comando generale dell’Arma, lamenta l’assenza di riscontri in provvedimenti penali o disciplinari e contesta la tardività della compilazione delle note. Deduce inoltre l’illegittimità dell’astensione del primo revisore e chiede l’ammissione di una prova testimoniale diretta ad accertare presunte negligenze nella gestione dei rapporti con i commilitoni.

L’amministrazione si costituisce per il tramite dell’Avvocatura dello Stato. La ricorrente aveva altresì chiesto la riunione del giudizio con altri due ricorsi aventi ad oggetto schede valutative di annualità diverse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di riunione richiamando il principio dell’autonomia delle valutazioni caratteristiche, che esclude la scrutinabilità della legittimità del giudizio attraverso il raffronto con le documentazioni pregresse, essendo la funzione della scheda limitata a riscontrare il rendimento nel solo arco temporale considerato. A ciò si aggiunge che uno dei giudizi indicati era già stato definito con precedente sentenza.

Nel merito, il primo motivo è dichiarato infondato mediante richiamo, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., alla motivazione di una precedente pronuncia dello stesso Tribunale. Il Collegio ribadisce che la scheda non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze, ma un giudizio sintetico sul complesso del servizio svolto: un obbligo di motivazione specifica sorge solo in presenza di valori estremi, mentre il passaggio a una qualifica inferiore ma pur sempre positiva non richiede un particolare apparato argomentativo.

Quanto all’asserito superamento dei termini per la valutazione, il Tribunale osserva che, in assenza di una disposizione che ne sancisca la perentorietà, il termine va inteso come ordinatorio e il suo superamento integra un’irregolarità non viziante. Nel merito, la decisione non è reputata arbitraria né irragionevole: la scheda non pone in dubbio l’alta professionalità della militare, ma le contesta di non aver adeguatamente impiegato le proprie doti nei rapporti con i colleghi, con conseguente impossibilità di sviluppare appieno l’autorevolezza connaturata al grado. Non è necessario un procedimento penale o disciplinare, poiché non sono state contestate mancanze di tale rilievo, ma solo evidenziate doti da implementare.

Il Collegio valorizza altresì gli esiti del processo penale avviato su denuncia della ricorrente, da cui emerge la non rilevanza penale dei fatti e la loro riconducibilità a controversie di natura lavorativa, nonché la gestione conflittuale delle relazioni professionali. La diminuzione di un livello è ragionevolmente imputata al cambiamento dell’ambiente lavorativo e alla conflittualità insorta nel nuovo ufficio.

Il secondo motivo, relativo all’astensione del primo revisore, è respinto: l’astensione è legittima perché esercitata nel rispetto dell’art. 689, comma 2, del T.U.O.M. e delle richiamate Istruzioni sui Documenti Caratteristici, per mancanza di sufficienti elementi di valutazione. L’istanza istruttoria è infine disattesa, avendo la prova testimoniale carattere eccezionale e residuale nel processo amministrativo e mirando la stessa ad accertare negligenze, laddove la valutazione si fonda su caratteristiche da implementare. Il ricorso è respinto con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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