Silenzio sul riconoscimento del titolo estero di sostegno e termine di quattro (TAR Lazio n. 15611 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’amministrazione è tenuta a provvedere entro un termine complessivo massimo di quattro mesi dalla presentazione della domanda. A tale conclusione si perviene sommando i trenta giorni assegnati dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007 per l’accertamento della completezza della documentazione e i tre mesi fissati dal comma 6 del medesimo articolo per l’adozione del provvedimento di riconoscimento. Decorso inutilmente tale termine, senza che l’amministrazione abbia richiesto integrazioni o emanato alcun atto, si perfeziona il silenzio inadempimento e il giudice amministrativo ordina l’emanazione di un provvedimento espresso, nominando per l’ipotesi di persistente inerzia un commissario ad acta. Il termine speciale della disciplina di settore integra e specifica il termine generale di trenta giorni posto dall’art. 2 della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 22 giugno 2025, una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, necessario per l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. L’amministrazione non aveva richiesto integrazioni documentali e non aveva emanato alcun provvedimento conclusivo, né positivo né negativo.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere difese di merito sull’esistenza dell’obbligo. La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 23 settembre 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua i due presupposti del silenzio inadempimento nella presentazione di una formale istanza e nella scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento dell’amministrazione. Entrambi risultano integrati nel caso concreto, poiché alla domanda del 22 giugno 2025 non ha fatto seguito alcuna determinazione del Ministero.

Il percorso argomentativo muove dalla violazione del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, per poi individuare la disciplina speciale applicabile nella materia, contenuta nel d.lgs. n. 206/2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE. Il richiamo all’art. 16 consente al giudice di ricostruire il termine complessivo: i trenta giorni per l’accertamento della documentazione si sommano ai tre mesi per il provvedimento di riconoscimento, con un limite massimo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni.

La verifica in concreto è condotta sugli atti di causa e conduce a due rilievi convergenti. Il Ministero è rimasto inerte rispetto all’obbligo di provvedere e non ha formulato alcuna richiesta di integrazione della domanda, così che non opera l’estensione del termine che quella richiesta presupporrebbe. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

Segue la condanna dell’amministrazione a emanare un provvedimento espresso entro centoventi giorni dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di inadempienza residua il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, perché provveda entro novanta giorni dalla scadenza del primo termine.

Il Collegio detta infine il parametro sostanziale dell’attività successiva. Sia l’amministrazione sia il commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamando sul punto le pronunce della Corte di Giustizia UE e le decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2022. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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