Obbligo di sicurezza del datore militare e onere della prova tra causalità (Cons. Stato n. 5087 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che agisce per il risarcimento del danno alla salute cagionato da rischi lavorativi deduce una responsabilità di natura contrattuale ex art. 2087 c.c., integrato nell’art. 1374 c.c., con la conseguenza che grava su di lui l’onere di provare il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale. Il datore di lavoro si libera dimostrando di aver adottato tutte le misure imposte da regole cautelari specifiche o da regole generali di prudenza, diligenza e perizia, non essendo la responsabilità datoriale oggettiva. Nei casi di addebito per omissione di cautele, il giudizio sulla colpa si intreccia con quello sul nesso causale, dovendosi accertare la c.d. causalità della colpa o principio di concretizzazione del rischio. La colpa del datore segna, inoltre, la distinzione tra equo indennizzo e risarcimento: il primo ristora il rischio assunto nell’interesse della collettività, il secondo presuppone l’illecito.
Il Fatto
Un Caporale maggiore dell’Esercito, nel corso di un’esercitazione presso il centro di addestramento paracadutismo di Pisa, subiva un violento colpo al capo durante un combattimento di coppia. Accusava cefalea, perdita di equilibrio, ipostenia e perdita di coscienza; trasportato al pronto soccorso, veniva sottoposto a intervento neurochirurgico di evacuazione di un ematoma sottodurale acuto. Seguivano ulteriori ricoveri, una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con equo indennizzo e successiva inidoneità permanente parziale al servizio.
Il militare agiva dinanzi al TAR Puglia per ottenere dal Ministero della difesa il risarcimento del danno alla persona, deducendo la violazione dell’art. 2087 c.c. per mancanza di dispositivi idonei, ritardo nei soccorsi e difetto di formazione. Il Tribunale, espletata una verificazione, respingeva il ricorso. Il privato proponeva appello, chiedendo in subordine una consulenza tecnica o una nuova verificazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama la propria giurisprudenza più recente (tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 2618 del 30 marzo 2026) e quella di Cass. civ., sez. III, n. 19051 dell’11 giugno 2026 sulla causalità della colpa. Accertato il danno e la sua derivazione da fatti lavorativi, la questione dirimente è l’imputabilità dell’evento a colpa dell’amministrazione: occorre dimostrare che l’osservanza della regola cautelare omessa avrebbe evitato il pregiudizio.
Quanto al ritardo nei soccorsi, la Corte ricostruisce la sequenza temporale: evento tra le 14.00 e le 14.30, soccorso immediato dell’istruttore, intervento del servizio sanitario dalle 14.35 con chiamata al 118, ingresso in pronto soccorso alle 15.40, inizio dell’intervento alle 18.30. La verificazione ha collocato il caso nella c.d. finestra chirurgica tra la quarta e la dodicesima ora, ritenendo l’intervallo congruo e gli esiti non attenuabili in caso di arrivo anticipato. Tali conclusioni, congruamente motivate e immuni da vizi logici, superano le contrarie valutazioni tecniche dell’appellante.
Sui dispositivi di protezione, il Collegio rileva che è provata la fornitura di caschetto, paratesticoli, gap, paradenti e guantini, e che il manuale del casco ne attesta la conformità alla norma UNI-EN 13277/4. L’amministrazione ha così assolto il proprio onere probatorio; spettava all’appellante dimostrare l’inidoneità, prova non fornita. Sul piano dell’onere della prova, il secondo e il quarto motivo risultano quindi infondati.
Quanto alla formazione e informazione, i documenti attestano il briefing iniziale e le istruzioni pratiche sull’uso dei dispositivi; trattandosi di un corso di secondo livello, era presumibile la conoscenza dei rischi da parte del militare. Il terzo motivo è infondato e l’appello è respinto nel suo complesso, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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