Scheda valutativa militare, sindacato sulla discrezionalità tecnica e obbligo di motivare (TAR Calabria n. 82 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella compilazione delle schede valutative del personale militare, il giudizio finale e i giudizi testuali trovano la propria genesi nelle voci analitiche e sono congruamente motivati quando rispetto ad esse presentano un rapporto di armonia e consequenzialità. La qualifica apicale non discende dal mero dato aritmetico della maggioranza delle valutazioni eccellenti, dovendosi tener conto delle voci di livello inferiore. Una repentina modificazione in peius della valutazione richiede una motivazione specifica, ancorché sintetica, che può essere inserita nello spazio della scheda. I giudizi espressi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto. Le osservazioni dei valutatori rese nel ricorso gerarchico non integrano postuma la motivazione quando il documento sia già adeguatamente motivato nei limiti della sua necessaria sinteticità.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, impugna la scheda valutativa redatta per variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore, relativa a un periodo di servizio, nonché la decisione di rigetto del ricorso gerarchico avverso la stessa proposta.

Con unico motivo contesta la carenza di motivazione e l’arbitrarietà delle voci analitiche, la contraddittorietà rispetto al precedente documento caratteristico, il difetto di armonia e consequenzialità tra voci, giudizi testuali e qualifica finale, deducendo violazione dell’art. 688 d.P.R. n. 90/2010, eccesso di potere e violazione degli artt. 24 e 97 Cost. Si costituisce il Ministero della Difesa, resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina della materia, contenuta negli artt. 1025 e ss. d.lgs. n. 66/2010 e, sul piano regolamentare, negli artt. 688 e ss. d.P.R. n. 90/2010, con l’allegato B recante la scheda-tipo: voci analitiche interne, giudizi testuali, giudizio finale e qualifica. Richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 1323 del 29 ottobre 2024 e il parere n. 923/2020, afferma che il giudizio finale è congruamente motivato quando è in rapporto di armonia e consequenzialità con i singoli giudizi resi per ciascuna voce.

Sul primo ordine di censure, il Tribunale esclude la dedotta contraddizione: a fronte di dodici voci apicali, cinque valutazioni corrispondono a un giudizio superiore alla media e cinque alla qualifica nella media. Il giudizio finale appare quindi conseguente, non rilevando il mero dato aritmetico della maggioranza di voci apicali. Richiamando le Istruzioni sui documenti caratteristici del 20 novembre 2008, osserva che la qualifica eccellente spetta a chi emerge nettamente per qualità e rendimento eccezionali, condizione non integrata.

Quanto all’onere motivazionale, la sentenza richiama Cons. Stato, sez. II, n. 922 del 9 febbraio 2022: la repentina modificazione in peius esige motivazione specifica, ancorché sintetica. Nel caso concreto la flessione risulta adeguatamente sintetizzata nei giudizi testuali e nel giudizio finale, ove compilatore e revisore danno conto delle ragioni della mancata conferma della qualifica apicale. Il vizio è quindi escluso.

Sul difetto di motivazione dei giudizi testuali, il Collegio ribadisce che gli stessi sono necessariamente sintetici ed espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti. Le doglianze sul pregio del servizio e le contestazioni alle osservazioni dei valutatori sono giudicate apodittiche, ove non inconferenti.

Quanto alla pretesa integrazione postuma della motivazione, il Tribunale ritiene che il documento sia già adeguatamente motivato e che le relazioni prodotte in sede di ricorso gerarchico costituiscano la compiuta estrinsecazione delle ragioni dei giudizi, resa necessaria dalle censure. Infine, la doglianza sull’utilizzo della sanzione disciplinare successiva al periodo valutato è infondata: la scheda non ne fa menzione e la contestazione degli addebiti risale a data anteriore, attenendo anche al periodo oggetto di valutazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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