Legittimo il riesame delle analisi dei suoli con criterio omogeneo nel PSR (TAR Puglia n. 904 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di selezione per l’accesso ai finanziamenti del PSR, la verifica dei requisiti di ammissibilità mediante riesecuzione delle analisi in contraddittorio è legittima quando l’Amministrazione applica un criterio omogeneo di calcolo della percentuale di sostanza organica in ogni segmento procedimentale. Il fattore di incertezza della misura, non considerato dalle ditte in fase di candidatura, non può essere invocato ex post per neutralizzare l’esito dei controlli, perché ciò altererebbe la par condicio tra i concorrenti. La domanda fondata su campionamenti non conformi al Disciplinare di produzione integrata e al D.M. 13 settembre 1999 è inaffidabile e legittima l’avvio del sub-procedimento di controllo. Le regole tecniche applicabili sono quelle in vigore al momento della pubblicazione dell’avviso selettivo, non quelle sopravvenute.
Il Fatto
La società agricola ricorrente presentava domanda di sostegno nell’ambito della Misura 10 – Sottomisura 10.1 – Operazione 10.1.2 del PSR Puglia 2014-2020, bando approvato con determina dell’Autorità di gestione n. 52 del 2016. A corredo allegava quattro analisi chimiche dei terreni, a fronte di una superficie dichiarata di oltre 423 ettari.
Dopo i controlli amministrativi, la società era ammessa alle analisi in contraddittorio previste dalla determina n. 31/2018. I controlli evidenziavano difformità nei valori di tessitura e di sostanza organica rispetto ai certificati prodotti in candidatura, con riduzione del punteggio. Con determina n. 408 del 21 novembre 2019 l’Amministrazione dichiarava la domanda non ammissibile agli aiuti. La società impugnava la determina e la presupposta nota di chiusura del procedimento, deducendo eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e insufficiente motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. La tesi della ricorrente si fonda sulla mancata considerazione del fattore di incertezza della misura nella riesecuzione delle analisi, che avrebbe dovuto comportare l’ammissione agli aiuti. Il Tribunale rileva però che la difesa non esplicita in termini quantitativi l’incidenza di tale fattore sui risultati, né illustra il dato di raffronto per ciascun appezzamento. La censura è quindi indeterminata, come emerge anche dalla richiesta di rettifica dei rapporti di analisi.
La Regione ha applicato un criterio omogeneo di valutazione, non computando l’incertezza perché le stesse ditte non l’avevano considerata nei certificati di candidatura. Il Collegio ritiene corretto tale modo di procedere, in conformità all’art. 12 della legge n. 241/1990, che subordina la concessione di sovvenzioni alla predeterminazione dei criteri. La neutralizzazione del fattore tutela il principio della par condicio tra i partecipanti.
Il Tribunale sottolinea poi l’inaffidabilità del campionamento iniziale: quattro analisi per oltre 423 ettari, laddove il bando e il Disciplinare di produzione integrata del 2016 richiedevano un’analisi ogni 5-10 ettari, con la conseguenza che sarebbero stati necessari circa quaranta certificati. L’avvio del sub-procedimento è dunque conseguenza del campionamento anomalo della ricorrente.
Quanto alla disciplina applicabile, il Collegio esclude il richiamo al Disciplinare del 2019: le regole tecniche vanno individuate in quelle vigenti al momento della pubblicazione dell’avviso selettivo, quindi nel Disciplinare del 2016. Il punteggio è ponderato complessivo, sicché ogni dato concorre al calcolo senza possibilità di stralcio in favore del richiedente; la soluzione proposta aggirerebbe le regole della procedura in spregio alle ditte con dichiarazioni più attendibili.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in 2.500,00 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.