Schede tecniche di sicurezza non necessarie per il punteggio tecnico in gara (Cons. Stato n. 1965 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di servizi, la previsione della legge di gara che onera il concorrente a elencare i prodotti e le relative schede tecniche e di sicurezza ai fini dell’attribuzione del punteggio per il criterio premiale non impone l’allegazione delle schede stesse all’offerta tecnica. L’espressione verbale “dovrà elencare” è ambigua e non esprime un onere di produzione documentale. Il principio di trasparenza, corollario della parità di trattamento, osta a che oneri incidenti sul risultato della gara siano desunti in via indiretta, dall’asserita essenzialità delle informazioni contenute nei documenti. La stazione appaltante attribuisce legittimamente il punteggio sulla base delle dichiarazioni rese in gara, che trovano attuazione nella fase esecutiva, ove rileva l’eventuale non conformità dei prodotti alle caratteristiche dichiarate.
Il Fatto
Una società, collocatasi seconda nella graduatoria di una gara a procedura aperta indetta da un ente pubblico per l’affidamento del servizio di pulizia di impianti ferroviari, ambienti di lavoro, depositi, officine, funivia e materiale rotabile, impugna davanti al TAR Campania l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata, i verbali di gara e della commissione e la nota del RUP sui costi della manodopera. Propone altresì motivi aggiunti avverso la relazione difensiva dell’ente.
L’aggiudicataria presenta ricorso incidentale. Il TAR respinge il ricorso introduttivo, dichiara in parte inammissibili e in parte infondati i motivi aggiunti e dichiara improcedibile il ricorso incidentale. La seconda classificata appella; l’aggiudicataria propone appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sull’attribuzione del punteggio massimo per il sub-criterio relativo ai prodotti migliorativi rispetto ai CAM di cui al d.m. n. 51 del 29 gennaio 2021, dedotta per la mancata allegazione delle schede tecniche e di sicurezza. Il TAR l’aveva ritenuta inammissibile perché introdotta mediante perizie di parte e non con atto notificato. Il Consiglio di Stato corregge l’impostazione: la doglianza è contenuta nel ricorso notificato, sicché la perizia è utilizzabile nei limiti della censura ritualmente formulata.
Nel merito, il capitolato distingue le modalità di sviluppo dell’offerta per ciascun criterio dalle modalità tecniche di presentazione, precisate nel secondo periodo. L’espressione “andrà allegata” non impone la produzione delle schede, e il chiarimento n. 6 del 12 agosto 2024 si limita a precisare se le quaranta facciate comprendano o meno le schede. Il criterio premiale onera il concorrente a “elencare” prodotti e schede, senza condizionare espressamente il punteggio alla produzione. La conferma viene dal punto 4 del capitolato, che impone all’affidatario di esibire le schede in sede esecutiva: prescrizione che sarebbe priva di senso se le schede fossero già state prodotte in gara.
Il richiamo all’art. 31 del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 non è conducente, poiché la norma colloca l’obbligo di fornitura della scheda di dati di sicurezza al momento della fornitura del prodotto. Il Collegio esclude che l’onere di allegazione possa ricavarsi in via indiretta dall’essenzialità delle informazioni contenute nelle schede. Il principio di trasparenza, richiamato nella giurisprudenza unionale citata (Cgue, sez. IX, 2 maggio 2019, C-309/18; Cgue, sez. VIII, 26 settembre 2024, C-403/23), impone che le condizioni di gara siano chiare, precise e univoche, e osta a regole desunte per via interpretativa, che renderebbero incerta la partecipazione.
La Corte rileva inoltre che l’offerta dell’aggiudicataria contiene plurimi dettagli sui prodotti, con attestazione di conformità ai CAM, indicazione di marchi Ecolabel e PMC e descrizione delle caratteristiche tecniche ambientali. Tali informazioni consentono alla commissione di valutare i criteri premianti senza necessità delle schede, e le caratteristiche in tesi mancanti avrebbero potuto essere inserite nell’offerta. Il Collegio esamina poi gli ulteriori motivi, rigettandoli: la disponibilità degli operatori per le sostituzioni, l’anzianità dei referenti operativi locali (qualificazione atecnica, comprensiva di ruoli di coordinamento), l’impegno al riassorbimento del personale, la sufficienza della motivazione per relationem ai criteri analitici del capitolato, l’assenza di dolo specifico nell’omissione dichiarativa ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 e la natura difensiva della relazione del RUP. Gli appelli sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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