Riequilibrio Pef nella concessione di servizi: obbligo di avviare il procedimento (TAR Liguria n. 178 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione di servizi, gli artt. 165, comma 6, e 183, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 non attribuiscono al concessionario un diritto soggettivo al riequilibrio del piano economico-finanziario, ma un interesse legittimo pretensivo all’avvio del procedimento di verifica della proposta di revisione. Il concedente non è tenuto a rinegoziare il rapporto né ad accogliere la richiesta, ma ha l’obbligo di aprire un procedimento istruttorio volto a valutare la sussistenza dei presupposti dello squilibrio e l’eventuale interesse pubblico alla prosecuzione a condizioni diverse. Il diniego che si limiti a respingere la proposta senza alcuna verifica dei presupposti è illegittimo, e le ragioni addotte solo in sede difensiva costituiscono motivazione postuma inammissibile.

Il Fatto

Il Comune di Lerici ha affidato in subconcessione alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 45-bis Cod. Nav., la gestione di una spiaggia libera attrezzata per nove anni, con chiosco per la somministrazione, servizio di salvataggio e canone annuo. Nella stagione 2020, per effetto della pandemia, i ricavi sono calati. Con DGC n. 137/2020 il Comune ha fissato un indirizzo per ridurre il compenso della gestione 2020, poi quantificato in una riduzione del 35%.

La ricorrente, lamentando la perdurante crisi di remuneratività anche per il 2021, ha chiesto di avviare il procedimento di riequilibrio del Pef ex art. 165, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, proponendo tre ipotesi alternative. Il Comune ha negato l’adesione, richiamando finalità di interesse pubblico e principi di contabilità pubblica. Di qui il ricorso, con azione di annullamento, accertamento, condanna al risarcimento e, in subordine, avverso il silenzio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il Comune sosteneva che la controversia riguardasse il credito da canone e rientrasse nella riserva del Giudice ordinario. L’eccezione è respinta: il petitum sostanziale non attiene alla contestazione del debito per il 2021, ma alla revisione del Pef per fatti sopravvenuti. La pretesa investe l’esercizio di un potere discrezionale sull’equilibrio economico-finanziario della concessione e radica la giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), C.p.a., non della lett. b) invocata dalla difesa comunale.

Quanto alla tardività, il provvedimento impugnato è l’atto effettivamente lesivo, adottato in riscontro alla proposta del 6.3.2023. La DGC n. 137/2020 aveva effetti limitati alla riduzione del canone per il solo 2020, mentre la richiesta di revisione involge l’equilibrio di più anni. La nota di sollecito al pagamento attiene a un profilo meramente civilistico.

Nel merito, il Tribunale esclude che il concessionario sia titolare di un diritto soggettivo alla rinegoziazione. Richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 7200/2023, il Collegio afferma che il concedente non ha obblighi di riequilibrio né di accoglimento, ma deve avviare il procedimento di verifica della proposta. Tale onere deriva dal principio generale sui procedimenti ad istanza di parte e dalla stessa norma, che impone di ricercare un accordo, la cui mancanza legittima il recesso.

Il Comune, invece, non ha svolto alcuna istruttoria sui presupposti dello squilibrio e si è limitato a negare l’adesione. Le giustificazioni offerte negli atti difensivi sono motivazione postuma, inammissibile. L’azione di annullamento è quindi accolta, con obbligo di ripronunciarsi entro 45 giorni ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), C.p.a..

Sono respinte l’azione di accertamento, per insussistenza del diritto soggettivo, e quella risarcitoria, per mancata indicazione del danno ingiusto e per la previsione dei rimborsi ex art. 176, comma 4, lett. a) e b) in caso di recesso. È inammissibile l’azione avverso il silenzio, essendo intervenuto un provvedimento espresso. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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