Schede valutative militari: discrezionalità tecnica e autonomia dei giudizi periodici (TAR Emilia-Romagna n. 1698 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi formulati dai superiori gerarchici nelle schede valutative del personale militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e investono il merito dell’azione amministrativa. Il sindacato del giudice amministrativo resta perciò confinato agli stretti limiti dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’illogicità e del travisamento dei fatti, che spetta al ricorrente dimostrare. La correttezza sostanziale e l’attendibilità delle valutazioni non sono riesaminabili in sede giurisdizionale. Un obbligo di specifica motivazione sussiste solo in caso di attribuzione di valori estremi, in senso positivo o negativo. Ciascun periodo valutativo è autonomo rispetto agli altri: il giudizio precedente non vincola il valutatore e non genera alcun diritto a mantenere le aggettivazioni già ottenute.
Il Fatto
Un Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso una Compagnia provinciale, ha impugnato il decreto con cui il Vice Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha rigettato il ricorso gerarchico proposto avverso la documentazione valutativa relativa al periodo 2 gennaio 2021 – 1° gennaio 2022.
Il militare aveva dapprima ricevuto una scheda con qualifica “superiore alla media”, poi annullata dall’Amministrazione per difetto di armonia e consequenzialità tra giudizio complessivo e voci analitiche. Il compilatore aveva quindi redatto una nuova scheda, che manteneva la qualifica finale ma riduceva il punteggio di alcune voci. Avverso il rigetto del ricorso gerarchico il militare ha adito il giudice amministrativo, dolendosi della diminuzione dei punteggi e della pretesa illogicità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il procedimento di documentazione caratteristica è lo strumento con cui l’Amministrazione fotografa, in determinati periodi e nella prospettiva degli avanzamenti, l’efficienza dei propri dipendenti. I giudizi dei superiori gerarchici sono espressione di discrezionalità tecnica e soggiacciono al sindacato giurisdizionale nei soli limiti dell’arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, il cui onere di dimostrazione grava sul ricorrente.
Il Tribunale sottolinea che un obbligo di specifica motivazione si pone solo in caso di attribuzione di valori estremi, in senso positivo o negativo. Le schede non devono contenere un elenco analitico di fatti e circostanze, ma formulare un giudizio sintetico sulle caratteristiche riscontrate nel complesso della prestazione.
Nel caso concreto la valutazione risulta esente dai vizi denunciati. La tesi del ricorrente, imperniata sulla pretesa illogicità dei giudizi peggiorativi, si scontra con il principio dell’autonomia delle valutazioni periodiche. Non emergono elementi idonei a ritenere arbitraria o immotivata la valutazione delle voci contestate, né si rinviene quella distonia tra aggettivazioni analitiche e giudizio finale prospettata dalla difesa.
La qualifica finale è lievemente inferiore a quella della scheda precedente, ma il mutamento in peius trova fondamento nella riduzione dei punteggi per singole voci. Ciascun periodo valutativo è autonomo: le schede fotografano l’hic et nunc dell’attività del militare, e l’apprezzamento in tempi diversi delle medesime qualità può comportare valutazioni differenti. L’attribuzione di un giudizio non fa sorgere alcun diritto a conservarlo in carriera.
Il Collegio richiama infine il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, che ha adeguatamente motivato la flessione di rendimento, descrivendo un militare con rendimento “molto buono”, coerente con la qualifica “superiore alla media”. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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