Sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia militari anche in caso di cessazione (TAR Lombardia n. 1428 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia a ordinamento militare ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che assoggetta il beneficio a un regime oneroso per il collocamento in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici e non si applica al trattamento di fine servizio. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 232/1990 a opera dell’art. 2268 cod. ord. mil. non determina la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, sicché non opera il limite della cessazione per età, inabilità o decesso. Il beneficio si estende a tutte le forze di polizia, civili e militari, in forza dell’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., che ne conferma l’applicazione continuativa.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare della Guardia di Finanza, è cessato dal servizio a domanda con decorrenza dal 1° febbraio 2025, all’età di cinquantasette anni e sette mesi, con quarantadue anni di servizio utile. Al momento del collocamento in quiescenza l’I.N.P.S. ha liquidato il trattamento di fine servizio senza computare i sei scatti stipendiali.
Il ricorrente ha quindi impugnato in parte qua il prospetto di liquidazione, chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti e la condanna dell’Ente previdenziale al pagamento delle differenze, oltre accessori. L’I.N.P.S. si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, l’infondatezza nel merito e l’intervenuta decadenza dal beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la controversia come relativa al regime di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Il thema decidendum investe il coordinamento tra l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 e l’art. 1911 cod. ord. mil.
Il Tribunale aderisce all’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 3317 del 2024 e Cons. Stato, sez. II, n. 4844 del 2023, e riconosce il beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, di ordinamento civile e militare. Il percorso argomentativo si articola su tre passaggi. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che subordina a un regime oneroso il beneficio per il personale posto in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è pertanto estraneo alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio. Il beneficio resta disciplinato dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico del comparto difesa e sicurezza. Quanto all’abrogazione dell’art. 11 legge n. 232/1990 per effetto dell’art. 2268, comma 1, n. 872, cod. ord. mil., opera il principio per cui l’abrogazione legislativa non produce effetto ripristinatorio delle norme già abrogate, salvo espressa previsione: non è dunque in vigore l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Coerente con tale lettura è l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., a norma del quale l’art. 6-bis “continua ad applicarsi” alle forze di polizia a ordinamento militare.
Sul piano soggettivo, il Collegio richiama l’art. 16 legge n. 121/1981, che annovera tra le forze di polizia, oltre alla Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Quanto all’eccezione di decadenza, il Tribunale esclude che possano derivare conseguenze dal mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2. L’ambiguità della disposizione osta alla chiarezza dei presupposti della decadenza, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 1231 del 2019. La norma, del resto, rinvia ai presupposti sostanziali del beneficio e allo status soggettivo dell’interessato, non agli oneri procedimentali.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale annulla in parte qua il prospetto di liquidazione, accerta il diritto del ricorrente ai benefici dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e condanna l’I.N.P.S. a rideterminare l’indennità di buonuscita entro sessanta giorni, includendo i sei scatti nella base di calcolo. Irrilevante, in quanto attinente ai rapporti interni tra Ente e Amministrazione di appartenenza, il mancato riconoscimento del beneficio nella documentazione pensionistica. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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