Cessazione della materia del contendere per satisfattività sopravvenuta della pretesa (TAR Abruzzo n. 290 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, disciplinata dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., può essere dichiarata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. Tale istituto si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente. La cessazione è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione offerta dalle successive determinazioni dell’amministrazione. In mancanza di accordo delle parti, il giudice procede all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite.

Il Fatto

Nell’ambito del c.d. Decreto Flussi 2021, una società a responsabilità limitata presentava richiesta di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato per alcuni cittadini marocchini, tra cui il ricorrente. Ottenuto il nulla osta, il lavoratore conseguiva il visto di ingresso presso l’Ambasciata italiana in Marocco ed entrava regolarmente in Italia. La società datrice di lavoro, tuttavia, diveniva irreperibile e, a seguito della sua liquidazione giudiziale, la Prefettura disponeva in via telematica la chiusura delle istanze con revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

Il lavoratore, tramite il proprio difensore, chiedeva alla Prefettura il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, invocando le circolari ministeriali n. 2570/2006 e n. 3836/2007. L’Amministrazione negava il rilascio e comunicava la revoca solo successivamente. Il ricorrente impugnava allora il provvedimento di revoca davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990, dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 42, comma 8, d.l. n. 73/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, all’esito dell’ordinanza cautelare con cui era stata accolta la domanda di sospensiva, l’Amministrazione ha annullato la revoca del nulla osta e ha convocato il ricorrente per la conclusione del procedimento dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione. La pretesa sostanziale del ricorrente risulta, dunque, completamente soddisfatta nelle more del giudizio.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata sulla cessazione della materia del contendere. Ne evidenzia i tratti distintivi: la pronuncia presuppone l’accertamento del pieno soddisfacimento del bene della vita richiesto e si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse, che si configura quando l’accoglimento del ricorso non apporterebbe più alcuna utilità al ricorrente. Viene richiamato, tra gli altri, l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4191/2018.

Il Collegio sottolinea che la cessazione è caratterizzata da un contenuto di accertamento nel merito della pretesa e dalla piena soddisfazione offerta dalle successive determinazioni dell’Amministrazione. In mancanza di accordo tra le parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese.

Alla luce di tali principi, il TAR dichiara la cessazione della materia del contendere. Conferma l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, rinviando la liquidazione delle competenze del difensore a un separato provvedimento. Dispone l’integrale compensazione delle spese, in considerazione del sollecito adempimento dell’Amministrazione e della richiesta formulata in tal senso dalla difesa del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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