L’annotazione nel Casellario non richiede l’archiviazione per il mancato utilizzo del Modello C (TAR Lazio n. 11706 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del potere di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, l’ANAC deve dichiarare irricevibile la segnalazione ex art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023 solo quando il contraddittorio con l’operatore economico, previsto dalla legge nel procedimento che ha condotto alla notizia, non sia stato adeguatamente garantito. La valutazione non deve seguire un approccio rigidamente formalistico: la segnalazione è ricevibile quando il concreto dispiegarsi della vicenda consente di affermare che la decisione segnalata sia stata adottata all’esito di un procedimento nel quale il contraddittorio sia stato comunque correttamente instaurato. L’omesso utilizzo del Modello C o la mancata comunicazione all’operatore della segnalazione non costituisce motivo di necessaria irricevibilità. L’ANAC, nel valutare la non manifesta infondatezza della notizia, svolge una verifica sommaria e non può sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito l’inadempimento.
Il Fatto
Una stazione appaltante aveva risolto un contratto d’appalto per il gravissimo ritardo nell’esecuzione delle attività di cantiere, pari ad oltre un terzo del tempo massimo previsto, segnalando la vicenda all’ANAC. L’Autorità, all’esito del procedimento ex art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, disponeva l’annotazione della notizia nel Casellario informatico. L’operatore economico impugnava il provvedimento, sostenendo che la segnalazione avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile per il mancato rispetto del contraddittorio preventivo e contestando l’utilità della notizia. La società aveva inoltre instaurato un giudizio civile avverso la risoluzione contrattuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, richiamando i principi già affermati nella propria sentenza n. 9474/2026 in ordine alla portata dell’art. 9, comma 2, del Regolamento ANAC n. 225/2025. Tale disposizione introduce una fase sub-procedimentale di verifica del corretto instaurazione del contraddittorio a monte, ma non impone un approccio formalistico: il requisito deve ritenersi soddisfatto quando la risoluzione contrattuale sia stata adottata all’esito di un contraddittorio comunque effettivo tra le parti.
Nel caso concreto, il modulo procedimentale dell’art. 122, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 era stato rispettato: l’operatore aveva ricevuto l’ordine di servizio con l’assegnazione del termine perentorio, ridotto per motivate ragioni di urgenza, ed era stato preannunciato il sopralluogo in contraddittorio, al quale la società non si era presentata. Le molteplici interlocuzioni documentate rendevano comunque evidente l’effettività del contraddittorio.
Quanto all’utilità della notizia, il Collegio ha ricordato che le risoluzioni contrattuali sono provvedimenti annotabili e che per i fatti qualificabili come illeciti professionali gravi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione di utilità. L’ANAC non è tenuta a sostituirsi al giudice civile nella valutazione dell’inadempimento: la verifica sulla non manifesta infondatezza è sommaria e la manifesta infondatezza ricorre solo in caso di uso abnorme del potere di risoluzione o di prove pronte e liquide dell’inadempimento non imputabile all’operatore.
Le doglianze sulla legittimità della risoluzione appartengono al giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario e non potevano essere valutate in sede di annotazione, non essendo assistite da un’evidenza tale da rendere la notizia inutile o manifestamente infondata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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