L’impugnazione dell’acquisizione gratuita è limitata ai vizi propri (TAR Sicilia n. 1844 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione e dispone l’acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime al patrimonio comunale è atto consequenziale rispetto all’ingiunzione a demolire. Esso non è autonomamente impugnabile se non sia stata tempestivamente impugnata anche l’ingiunzione presupposta e, in ogni caso, è impugnabile esclusivamente per vizi propri. È pertanto inammissibile il ricorso che, formalmente rivolto contro l’atto di acquisizione, rimetta in discussione la legittimità dell’ordine di demolizione divenuto inoppugnabile per perenzione del relativo giudizio. L’esito in rito preclude l’esame della questione di legittimità costituzionale per difetto del requisito della rilevanza.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari indivisi di un fabbricato realizzato nel 1993 in assenza di concessione edilizia, hanno impugnato il provvedimento con cui il Dirigente comunale, constatata la mancata ottemperanza alla diffida a demolire del 1999, ha disposto l’acquisizione gratuita del manufatto e dell’area di sedime ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. L’amministrazione ha ritenuto l’opera non sanabile perché posta a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 15 della L.R. n. 78/1976.
Il ricorso si fondava essenzialmente sull’asserita condonabilità del manufatto e sull’inefficacia dell’ordinanza di demolizione, che secondo i deducenti non era stata preceduta dalla definizione della domanda di sanatoria. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo aver rilevato in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. possibili profili di inammissibilità, ha incentrato la decisione sul rapporto tra atto presupposto e atto consequenziale. L’acquisizione gratuita richiama la constatazione dell’inottemperanza alla diffida e si colloca a valle di una sequenza procedimentale già definita.
Secondo l’orientamento richiamato, l’atto di accertamento dell’inottemperanza e quello di acquisizione «devono considerarsi necessariamente consequenziali all’ordinanza di demolizione», con la conseguenza che non sono autonomamente impugnabili se non sia stata impugnata anche quest’ultima e, comunque, sono impugnabili solo per vizi propri. Il Collegio richiama sul punto Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riunite, n. 389 del 2023 e Cons. Stato, sez. II, n. 1767 del 2024, nonché Cons. Stato, sez. VI, n. 919 del 2024 e n. 10033 del 2023.
Nel caso concreto, l’ordinanza di demolizione era stata impugnata, ma il relativo ricorso era stato dichiarato perento con decreto TAR Sicilia, Catania, n. 2387/2017, con consolidamento dei suoi effetti. Le doglianze articolate nel ricorso non attenevano a vizi propri del provvedimento di acquisizione, ma investivano gli atti pregressi, ormai definitivi. Da qui l’inammissibilità del gravame.
La Corte ha inoltre respinto l’argomento secondo cui, in assenza di provvedimento definitivo sulla sanatoria, sarebbero perdurati gli effetti sospensivi ed estintivi ex art. 38 della legge n. 47/1985, rendendo inefficace l’ordine di demolizione. Il Collegio ha osservato che alla domanda di condono era stato opposto un parere di inammissibilità e che l’ordinanza di demolizione era stata effettivamente impugnata, a riprova della sua attitudine lesiva. Il venir meno del giudizio per perenzione ha consolidato gli effetti dell’atto repressivo.
L’esito in rito ha impedito di esplorare il dubbio di legittimità costituzionale prospettato, per palese carenza del requisito della rilevanza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con nessuna statuizione sulle spese stante la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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