Destituzione e transito ai ruoli civili sono rapporti autonomi (TAR Lombardia n. 1610 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il transito del dipendente della Polizia di Stato nei ruoli civili non è assimilabile a una nuova assunzione, ma costituisce prosecuzione dello stesso rapporto di impiego, con la conseguenza che l’amministrazione di provenienza conserva il potere di avviare e proseguire il procedimento disciplinare e di irrogare la destituzione per fatti commessi durante il servizio. Il provvedimento espulsivo, tuttavia, adottato dalla Polizia di Stato, non è idoneo a riversare automaticamente i propri effetti sul rapporto instaurato con l’amministrazione civile di destinazione, stante l’autonomia dei due rapporti e delle due amministrazioni: occorre una determinazione apposita della nuova amministrazione. I termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare conseguente a sentenza penale irrevocabile di condanna decorrono dalla conoscenza piena e legale della sentenza con attestazione formale del passaggio in giudicato, non dalla mera pubblicazione o dalla conoscenza del solo dispositivo.
Il Fatto
Un agente della Polizia di Stato è stato condannato in primo grado per essersi appropriato di apparecchi telefonici nella disponibilità del proprio ufficio, con pena sospesa e non menzione. Sospeso in via cautelare dal servizio, è stato poi giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto e idoneo ai soli ruoli civili, presentando istanza di transito ai sensi del d.P.R. n. 339/1982. La condanna è stata confermata in appello e divenuta irrevocabile.
Avviato il procedimento disciplinare, il Consiglio Provinciale di Disciplina ha proposto la destituzione, poi disposta con decreto ministeriale con decorrenza retroattiva. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo la tardività dell’azione disciplinare, il mancato rispetto dei termini istruttori, il difetto di proporzionalità e l’illegittimità della sanzione rispetto all’intervenuto transito ai ruoli civili, già riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare. Trattandosi di condanna definitiva per reato previsto dall’art. 314 cod. pen., trova applicazione l’art. 5, comma 4, legge n. 97/2001, che impone l’avvio del procedimento entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. La questione centrale è il dies a quo: secondo il consolidato indirizzo amministrativo, rileva la “conoscenza qualificata”, ossia piena e legale, della sentenza irrevocabile, con attestazione formale del passaggio in giudicato.
Nel caso concreto, l’amministrazione ha acquisito la sentenza integrale con timbro di irrevocabilità solo il 18.01.2024, sicché l’avvio dell’inchiesta del 6.02.2024 e la contestazione degli addebiti del 14.02.2024 sono tempestivi. Il Collegio respinge l’obiezione secondo cui l’amministrazione potrebbe posticipare ad libitum i termini, osservando che il dipendente può a propria volta notificare la sentenza definitiva, ancorando a quella data il decorso del termine.
Il secondo motivo, relativo al termine di quarantacinque giorni per l’inchiesta ex art. 19, comma 7, d.P.R. n. 737/1981, è infondato: si tratta di termine ordinatorio e non perentorio, la cui inosservanza non invalida la sanzione. Peraltro, il termine risulta rispettato, considerata la proroga di quindici giorni.
Infondato anche il terzo motivo. La scelta della sanzione rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento. La condotta accertata — abuso dell’autorità e strumentalizzazione dell’appartenenza al Corpo per fini di lucro — integra le ipotesi di destituzione dell’art. 7 d.P.R. n. 737/1981.
Il Collegio accoglie invece, in parte, il quarto motivo. Il transito nei ruoli civili non è una nuova assunzione, ma prosecuzione del rapporto di impiego: esso non impedisce il procedimento disciplinare e l’irrogazione della sanzione da parte dell’amministrazione di provenienza. Tuttavia, il decreto di destituzione non può rendere “ineseguibile” la sentenza che ha riconosciuto il passaggio, né travolgere automaticamente il nuovo rapporto, data l’autonomia delle due amministrazioni. Il provvedimento è quindi annullato nella parte in cui dichiara l’ineseguibilità della sentenza n. 1307/2024, annulla la dispensa dal servizio e ripristina lo status quo ante, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione civile.
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Nota della Redazione
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