SCIA in sanatoria e silenzio inadempimento: serve provvedimento espresso del Comune (TAR Sicilia n. 3145 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di SCIA in sanatoria ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, il procedimento si conclude favorevolmente per il privato solo con provvedimento espresso dell’amministrazione procedente. Il silenzio serbato sull’istanza integra un’ipotesi di silenzio inadempimento e non un silenzio assenso, poiché la norma non prevede alcun silenzio significativo e richiede la quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento. La valutazione sulla doppia conformità impone una decisione espressa, non essendo compatibile con il regime semplificatorio della SCIA ordinaria. L’ordine di demolizione resta espressione di attività vincolata, non richiedendo motivazione sull’interesse pubblico concreto, e l’intervento abusivo va considerato nella sua unitarietà.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in una frazione del Comune di Acireale, impugnava l’ordinanza di demolizione emessa dal Dirigente del settore urbanistica il 12 maggio 2022, n. 7, unitamente al verbale di accertamento della Polizia Municipale del 4 novembre 2021. Il sopralluogo aveva rilevato lavori eseguiti in assenza o difformità dai titoli abilitativi: demolizione di tramezzi, chiusura di vani, creazione di nuove aperture, mutamento di destinazione d’uso e realizzazione di una piscina, quest’ultima contestata anche per difetto di nulla-osta della Soprintendenza e del Genio Civile.

Il ricorrente sosteneva la sanabilità delle opere tramite comunicazione asseverata e SCIA, deducendo la sospensione dell’efficacia dell’ordine in attesa della conclusione dei procedimenti in sanatoria. Il Comune resisteva, chiedendo un rinvio per pronunciarsi sulle istanze e, in subordine, il rigetto. Nelle more il ricorrente rinunciava alle SCIA presentate nel 2023 e ne depositava una nuova nell’agosto 2024. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 12 settembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio escludeva anzitutto il rinvio della decisione, richiamando l’art. 73, primo comma-bis, cod. proc. amm., che riserva il differimento a “casi eccezionali”: oggetto del giudizio è infatti la sola legittimità dell’ordine di demolizione, restando integri i poteri ulteriori dell’amministrazione.

Sul punto centrale, il TAR aderiva all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato sez. II n. 1708 del 20 febbraio 2023: nell’ipotesi di SCIA in sanatoria il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso solo in presenza di un provvedimento espresso, configurandosi altrimenti un’ipotesi di silenzio inadempimento. La ragione è testuale e sistematica: a differenza dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, che qualifica espressamente il silenzio come diniego, l’art. 37 nulla dispone sul punto e impone la quantificazione della somma da parte del responsabile del procedimento. Il Collegio prendeva atto degli orientamenti divergenti — silenzio-rigetto e silenzio-assenso — e ne motivava il superamento in ragione della ratio della sanatoria, che esige una valutazione espressa sulla doppia conformità di opere già realizzate, valutazione non riconducibile alla disciplina ordinaria della SCIA.

Nel merito il ricorso era infondato. Gli atti di repressione degli abusi edilizi sono vincolati e non richiedono comparazione con l’interesse privato, né motivazione sull’interesse pubblico concreto: non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. Per tale ragione risultava superflua anche la comunicazione di avvio del procedimento, essendo sufficiente l’individuazione degli abusi.

Il Collegio chiariva poi che la circostanza per cui una singola opera non richieda titolo edilizio non assume rilievo quando essa si inserisce in un intervento abusivo più complesso. Richiamando Consiglio di Stato sez. VI n. 515/2021, si affermava che opere tra loro connesse impongono l’integrale ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso concreto rilevavano la realizzazione di opere in muratura, l’ampliamento e la creazione di vani, il mutamento di destinazione d’uso con incidenza sul carico urbanistico e la piscina, per la quale è necessario il permesso di costruire.

Il ricorso era quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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