Il silenzio sul permesso in sanatoria non si forma prima dell’autorizzazione paesaggistica (TAR Molise n. 295 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’immobile per cui si chiede il permesso di costruire in sanatoria ricade in area gravata da vincolo paesaggistico, l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio. Ne deriva che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 resta sospeso ex lege fino alla pronuncia conclusiva delle amministrazioni competenti sul vaglio paesaggistico. In pendenza di tale stasi procedimentale non si forma alcun silenzio significativo impugnabile davanti al giudice amministrativo, né il Comune può essere chiamato a decidere sull’istanza di sanatoria.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un fabbricato rurale di modeste dimensioni, realizzato senza titolo edilizio e successivamente interessato da lavori di manutenzione eseguiti anch’essi in assenza di titoli. A seguito di sopralluogo della polizia municipale, il Comune ne aveva ingiunto la demolizione; l’ordinanza veniva impugnata senza successo davanti al TAR e la decisione di rigetto era confermata in appello dal Consiglio di Stato.
Con istanza del 14 febbraio 2021, integrata in marzo e aprile, i proprietari chiedevano il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, rappresentando l’originaria realizzazione del manufatto e la sua compatibilità paesaggistica. Contestualmente, tramite il S.U.E., inoltravano alla Regione la domanda di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004. Nessuna delle due amministrazioni riscontrava le istanze; i proprietari proponevano quindi ricorso per far dichiarare l’illegittimità del silenzio-rifiuto comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune, incentrate sul difetto di interesse e sulla mancata formazione di un silenzio-rifiuto. Il punto decisivo è la sequenza procedimentale tra valutazione paesaggistica e valutazione urbanistica.
Il Giudice richiama l’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, nella versione ratione temporis, che subordina la sanatoria alla conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda; il comma 3 fissa in sessanta giorni il termine per la pronuncia del responsabile del competente ufficio comunale, decorso il quale la richiesta si intende rifiutata.
Tale termine, osserva il TAR, non può ritenersi scaduto. L’art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 qualifica l’autorizzazione paesaggistica come atto presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. Ne consegue un rapporto di presupposizione necessitata tra i due apprezzamenti, destinati a esprimersi sullo stesso oggetto secondo una successione provvedimentale: il procedimento edilizio non può essere definito in assenza del previo titolo di compatibilità paesaggistica.
Il Collegio richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale, citando Cons. Stato, sez. IV, n. 521 del 2016, n. 8260 del 2010 e, più di recente, Cons. Stato, sez. IV, n. 4527 del 2024. Nel caso concreto la domanda paesaggistica non era stata definita né dalla Regione né dalla Soprintendenza, benché il Comune avesse regolarmente trasmesso gli atti e l’attestazione di conformità urbanistica dal maggio 2021.
L’inerzia dell’ente locale risulta quindi munita di una giustificazione tecnica: il corso del termine è sospeso ex lege e nessun silenzio significativo negativo può imputarsi al Comune. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese in ragione dell’esito meramente processuale.
Nota della Redazione
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