Sopravvenuta s.c.i.a. modificativa e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3669 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta presentazione di una s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire, con cui il privato modifica l’intervento edilizio in precedenza inibito dall’Amministrazione, determina la carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso gli atti di conformazione e ne impone la declaratoria di improcedibilità. Il giudice amministrativo non è tenuto a pronunciarsi nel merito quando la pretesa sostanziale è stata soddisfatta o superata da una nuova iniziativa del ricorrente, accolta dall’ente. La declaratoria di improcedibilità non preclude la regolazione delle spese, che il Collegio può compensare in ragione dell’andamento complessivo della controversia e delle sue peculiarità.

Il Fatto

La società ricorrente ha partecipato a un’asta pubblica avente a oggetto un lotto edificabile sul quale insistevano due fabbricati. Ottenuta l’aggiudicazione, ha presentato una s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire per interventi qualificati come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 380 del 2001: demolizione e ricostruzione dei due corpi esistenti con minimi cambiamenti e costruzione di un terzo edificio contiguo, con saturazione della volumetria del lotto.

Il Comune ha ritenuto l’intervento riconducibile alla nuova costruzione e ha invitato la società a conformare la segnalazione con due atti, rispettivamente del 6 settembre e del 1° ottobre 2021, adottati ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere. La domanda cautelare è stata respinta. In prossimità dell’udienza di merito la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, avendo presentato una nuova s.c.i.a. modificativa dell’intervento originario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della segnalazione della difesa della ricorrente: in data 8 febbraio 2022 è stata presentata una s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire con cui l’originario intervento edificatorio, a suo tempo inibito dall’Amministrazione, è stato modificato. Dell’iniziativa l’ente ha preso atto. Da qui la conseguenza processuale: nessuna ulteriore ragione residua per una decisione nel merito.

La sopravvenuta carenza di interesse viene dichiarata sulla base di un dato oggettivo e verificabile: la nuova segnalazione ha sostituito il progetto contestato, rendendo priva di utilità pratica una pronuncia sugli atti di conformazione. Il giudizio non investe più una pretesa attuale, perché l’assetto degli interessi si è ridefinito per effetto dell’autonoma iniziativa del privato, accettata dall’Amministrazione.

Il percorso argomentativo è lineare e non richiede l’esame dei motivi di illegittimità dedotti. Il Tribunale non entra nel merito della qualificazione urbanistica dell’intervento, né della distinzione tra nuova costruzione e ristrutturazione edilizia. La decisione si colloca sul piano dell’improcedibilità, conseguenza processuale del venir meno dell’interesse alla decisione.

Quanto alle spese, il Collegio rileva come l’andamento complessivo della controversia e le sue peculiarità giustifichino la compensazione tra le parti. La statuizione evita di addossare l’onere del giudizio a una sola parte, in presenza di un esito determinato da una scelta sopravvenuta della ricorrente e di una resistenza dell’ente limitata al governo delle spese.

Il dispositivo dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese, con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. La pronuncia si esaurisce sul piano processuale e non contiene alcun accertamento sulla legittimità degli atti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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