Rimozione recinzione e destinazione a parcheggi di relazione: abuso sostanziale (TAR Toscana n. 1491 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rimozione di manufatti che impediscono la fruizione di un’area destinata a parcheggio di relazione dal titolo edilizio non concerne l’opera in sé, ma gli effetti che essa esplica sulla destinazione d’uso impressa dal titolo. L’impedimento di tale funzione integra un abuso di carattere sostanziale, contrario alle prescrizioni del titolo edilizio e alla normativa urbanistica applicata, sanzionabile in via reale ai sensi dell’art. 200, comma 3, L.R. Toscana e dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il tempo trascorso non ha effetto sanante degli abusi edilizi. Le limitazioni della proprietà privata derivanti dagli strumenti urbanistici hanno carattere pubblicistico e operano indipendentemente dalle regole civilistiche sul contenuto e sul trasferimento della proprietà.

Il Fatto

La ricorrente ha acquistato nel Comune di Pontremoli due immobili confinanti: un’unità al piano terreno ad uso commerciale e un’area urbana scoperta di mq 335. Al confine dell’area ha collocato una recinzione con pali e catena a protezione della proprietà. Il responsabile del servizio 2 del Comune ha ordinato la demolizione dei manufatti, ritenendoli lesivi della destinazione dell’area a parcheggi di relazione al servizio delle attività commerciali e direzionali presenti nell’edificio.

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo l’assoggettamento della recinzione a SCIA con sanzione solo pecuniaria, l’anteriorità della recinzione, la sproporzione del provvedimento, l’assenza del vincolo nel titolo di acquisto e l’inerzia del Comune sulla SCIA del 2016.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge tutti i motivi. Sul primo, la rimozione ordinata non riguarda l’opera in quanto tale, ma gli effetti che essa produce sulla destinazione d’uso dell’area scoperta, sottratta alla funzione di parcheggio di relazione impressa dal titolo edilizio che autorizzò l’uso commerciale delle unità adiacenti. L’aver impedito l’esplicarsi di tale funzione costituisce abuso sostanziale, sanzionato in via reale dalle norme richiamate.

Sul secondo motivo, la circostanza che la recinzione sia sempre esistita è irrilevante: il tempo trascorso non ha effetto sanante degli abusi edilizi.

Sul terzo, il Collegio riconosce la correttezza della premessa — l’esigenza di proteggere la proprietà — ma nega la fondatezza della censura: il Comune ha legittimamente reagito a una violazione che impediva l’accesso ai parcheggi anche in orario di attività dei negozi. Una volta rimosso l’impedimento, la proprietà potrà concordare con l’ente modalità di protezione limitate ai periodi di chiusura delle attività.

Sul quarto, le limitazioni della proprietà privata fondate sugli strumenti urbanistici hanno carattere pubblicistico e operano a prescindere dalle regole civilistiche sul contenuto e sul trasferimento della proprietà immobiliare.

Sul quinto, la SCIA del 2016 fu emendata da una variante richiesta dalla stessa ricorrente, cui il Comune appose la prescrizione di rimuovere il cancello nel tratto che impediva la fruizione dei parcheggi. Tale prescrizione ha integrato il titolo originario, irrilevante essendo l’assenza di rilievi in una fase iniziale. Non rileva nemmeno la dedotta diversità tra la recinzione a paletti e catena e il cancello oggetto della prescrizione: ciò che conta non è il mezzo con cui si impedisce l’accesso pubblico, ma il fatto che ciò avvenga in spregio alla destinazione impressa dal titolo edilizio originario. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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