Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 3668 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, l’ottemperanza all’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, realizzata mediante la demolizione delle opere abusive, fa venir meno l’interesse alla decisione di merito e determina la sopravvenuta carenza di interesse con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. La declaratoria di improcedibilità non presuppone l’accertamento della legittimità degli atti impugnati, ma si fonda sulla sola cessazione dell’utilità della pronuncia per la parte ricorrente. Il giudice amministrativo, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse segnalata dalla difesa e non contestata nel suo presupposto fattuale, dichiara l’improcedibilità. Le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti in ragione del complessivo andamento della controversia e delle sue peculiarità.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari di un immobile originariamente destinato a pertinenza di abitazioni esistenti — autorimesse e magazzino — e successivamente trasformato in residenza. Il Comune ha contestato il mutamento sostanziale della destinazione d’uso realizzato in assenza dei titoli abilitativi edilizi e dell’autorizzazione paesaggistica, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi.
Le parti hanno avviato un procedimento di accertamento di conformità edilizia e di regolarizzazione paesaggistica. Dopo il parere negativo della Commissione Paesaggio comunale e i preavvisi di rigetto, il Comune non ha concluso il procedimento, così i ricorrenti hanno impugnato il diniego tacito formatosi ex art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 sulla richiesta di sanatoria. Con successivi motivi aggiunti hanno impugnato il diniego espresso, l’archiviazione disposta dalla Soprintendenza e il nuovo ordine di rimessione in pristino.
La Motivazione della Corte
In prossimità dell’udienza di merito la difesa dei ricorrenti ha depositato un’istanza con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, segnalando l’intervenuta ottemperanza all’ordinanza di ripristino mediante la demolizione degli abusi realizzati. Il Comune ha preso atto dell’intervenuta improcedibilità, senza però aderire alla richiesta di compensazione delle spese.
Il Collegio ha rilevato che, a fronte di tale segnalazione, non residua alcuna ulteriore ragione per una decisione nel merito. La cessazione dell’utilità della pronuncia per la parte ricorrente, conseguente all’esecuzione dell’ordine di ripristino, rende priva di oggetto l’impugnazione: il giudizio viene quindi definito con una pronuncia di improcedibilità, che non accerta la legittimità degli atti comunali e soprintendentizi ma si limita a prendere atto del venir meno dell’interesse.
Quanto alle spese, il Tribunale ha valorizzato il complessivo andamento della controversia e le sue peculiarità per disporne la compensazione tra tutte le parti, superando l’opposizione dell’Ente comunale alla compensazione richiesta dalla difesa dei ricorrenti.
La sentenza ordina infine l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Reg. UE 2016/679. La decisione è stata assunta in camera di consiglio svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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