Ordine di demolizione per opera in fascia fluviale: irrilevante il tempo trascorso (TAR Toscana n. 1516 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere repressivo degli abusi edilizi non è soggetto a termini perentori e il decorso del tempo non ingenera alcun affidamento tutelabile in capo al proprietario dell’opera abusiva, che non può pretendere una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico. L’onere di provare la data di realizzazione del manufatto privo di titolo grava sul proprietario, non sull’amministrazione. L’ordine di demolizione che preveda l’acquisizione dell’area in caso di inottemperanza non è impugnabile per difetto di interesse attuale, essendo l’effetto acquisitivo subordinato a un evento futuro e incerto. Nel provvedimento plurimotivato la fondatezza di una sola ragione è sufficiente a sorreggerlo, e la censura di disparità di trattamento non è proponibile avverso gli atti di natura vincolata.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un capannone ad uso artigianale, di vecchissima costruzione, posto lungo l’argine di un rio in area sottoposta a vincolo sismico e a fascia di rispetto fluviale. In passato aveva presentato domanda di condono per il mutamento di destinazione d’uso; il diniego era stato annullato dal TAR per difetto di motivazione. Il Comune, senza pronunciarsi nuovamente sull’istanza, aveva ordinato la demolizione per l’insistenza dell’immobile nella fascia di rispetto dei dieci metri dal torrente. L’ordine, divenuto inefficace a seguito di un’istanza di accertamento di conformità, è stato reiterato con l’atto impugnato.

La società ha chiesto l’annullamento dell’ingiunzione-ordinanza e degli atti presupposti, deducendo l’eccesso di potere per difetto di motivazione, la violazione delle regole sull’onere probatorio, l’illegittimità dell’acquisizione dell’area e la disparità di trattamento rispetto ad abusi analoghi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutte le censure. Sul primo motivo richiama l’insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2017: non esistono termini perentori per l’esercizio del potere repressivo e il trascorrere del tempo non fa sorgere in capo al proprietario un legittimo affidamento di cui l’amministrazione debba tenere conto nell’irrogare la misura ripristinatoria.

Quanto alla prova della preesistenza del capannone rispetto all’entrata in vigore del R.D. 523/1904, che ha istituito la fascia di inedificabilità di dieci metri, il Tribunale ritiene che l’onere della prova della data di realizzazione dell’abuso gravi sul proprietario dell’opera priva di titolo, e non sull’amministrazione attraverso l’esame dei propri archivi.

Sull’acquisizione dell’area in caso di mancata ottemperanza, la censura è inammissibile per difetto di interesse attuale: l’effetto acquisitivo dipende da un evento futuro e incerto, quale l’eliminazione dell’abuso.

Il dedotto difetto di motivazione sulle norme violate non merita seguito. Il Comune ha individuato plurime ragioni a sostegno della sanzione, tra cui l’insistenza in fascia di inedificabilità assoluta ex R.D. 523/1904, di per sé sufficiente a giustificare l’obbligo di rimozione. In un provvedimento plurimotivato è sufficiente la fondatezza di una sola ragione, non avendo la parte interesse a censurare le altre.

Infine, la doglianza sulla mancata repressione di abusi analoghi è inammissibile perché generica e non circostanziata, e perché la censura di disparità di trattamento è proponibile solo avverso atti discrezionali, non contro le sanzioni edilizie di natura vincolata. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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