Inottemperanza del Ministero all’ordine di rilascio della carta docenti (TAR Lombardia n. 241 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna del giudice ordinario, l’amministrazione che non abbia eseguito il titolo nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, è dichiarata inottemperante. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia e non contestato il credito nell’an e nel quantum, ordina il pagamento entro termine e nomina commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La mancata contestazione dell’amministrazione costituita rafforza la fondatezza della pretesa. Le spese di lite distratte in favore del difensore antistatario restano estranee all’ottemperanza ove non sia stata proposta la relativa azione.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Pavia il Ministero resistente è stato condannato ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico della carta docenti di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna alle spese distratte in favore dei difensori antistatari. Il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato.
Non avendo l’amministrazione dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza avanti al TAR Lombardia, al fine di conseguire il rilascio della carta per gli anni indicati. L’amministrazione, costituita, ha eccepito la tardività del ricorso per il deposito della notificazione reiterata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità per tardivo deposito. La difesa erariale assume che la notificazione reiterata dal ricorrente abbia compromesso la tempestività dell’azione. Il TAR respinge la censura: la seconda notificazione è stata effettuata il 19.11.2024, nel rispetto del termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 114 c.p.a., e il deposito del ricorso, eseguito il 21.11.2024, risulta tempestivo in relazione alla notificazione da ultimo indicata.
Nel merito il ricorso è fondato. Rispetto al titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
Il Collegio valorizza il comportamento processuale della resistente. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum. Ne discende la declaratoria di inottemperanza del Ministero intimato.
Il TAR assegna all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Collegio precisa infine che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Pavia, distratte in favore del difensore, poiché per esse non è stata esperita la relativa azione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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