Sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei Carabinieri (TAR Sicilia n. 2557 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche ai militari dell’Arma dei carabinieri, rientranti tra le forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987 a opera dell’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza della formulazione originaria: la successiva abrogazione della nuova disciplina non reintroduce quella iniziale. I richiami normativi al comma 15-bis devono pertanto intendersi effettuati alla disciplina sostitutiva, nonostante la formale intestazione della norma resti quella originaria. Ne consegue il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo, oltre rivalutazione e interessi.

Il Fatto

Il ricorrente, carabiniere congedato a domanda, ha chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987. Domanda collegata: l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dalla stessa disposizione, con rivalutazione e interessi.

L’INPS si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 10 luglio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso richiamando per relationem l’orientamento già consolidato nella sezione e confermato dal CGA con la sentenza n. 865 del 2022, richiamata unitamente a Consiglio di Stato, Sez. II, n. 10523 del 2023. Il nodo esegetico centrale riguarda l’intervenuta o meno abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 397/1987.

La prima proposizione del percorso argomentativo è che la disposizione iniziale è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990. La successiva abrogazione di questa seconda norma, per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010, non produce la reviviscenza della formulazione originaria. Il contenuto precettivo dettato dal legislatore nel 1987 è quindi venuto meno già con la novella del 1990.

Secondo passaggio: i richiami normativi all’art. 1, comma 15-bis, devono intendersi riferiti alla disciplina sostitutiva, ancorché la formale intestazione della norma resti immutata. Analoga conclusione vale per il rinvio contenuto nell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987, che opera verso una disposizione ormai “tamquam non esset”.

Il Collegio richiama inoltre la sentenza del CGA n. 1329 del 2022: l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 trova applicazione nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia ex art. 16 della legge n. 121 del 1981 — Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato — con esclusione di Marina militare e Aeronautica. Sulla tempestività della domanda il Tribunale richiama Consiglio di Stato n. 1231 del 2019 e ritiene l’istanza tempestiva.

In forza di tali premesse il ricorso è accolto. L’INPS è condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6 bis, oltre rivalutazione e interessi ex art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto all’effettivo soddisfo. Le spese, liquidate in dispositivo tenuto conto della serialità del contenzioso, seguono la soccombenza con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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